L’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro deve, di norma, essere adempiuta con la consegna di denaro contante, salvo diversa pattuizione.
L’art. 1197 cc non prevede la possibilità per il debitore – in mancanza di espresso consenso del creditore – di liberarsi dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella pattuita.
Il pagamento pro solvendo operato dal debitore attraverso la consegna di titoli cambiari ed assegni, emessi da terzi, non può essere equiparata all’effettivo pagamento ma si configura come promessa del pagamento secondo il tenore del titolo.
Pertanto ciò non vale di per sé (prima e senza l’effettivo pagamento) a liberare il debitore e ciò in conformità al principio generale secondo il quale l’onere della prova dell’estinzione dell’obbligazione incombe al debitore ex art. 2697 cod. civ., nonché della regola sancita dall’art. 1198, secondo il quale, nel caso di cessione di un credito in luogo del previsto mezzo di adempimento, l’estinzione della obbligazione si verifica solo con la riscossione del credito, sicché l’onere della prova che il credito ceduto sia stato pagato incombe al cedente e non al cessionario.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Frasca – Rel. Guizzi, con l’ordinanza n. 15141 del 12 maggio 2022.
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