ISSN 2385-1376
Testo massima
“La parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare relativamente ad uno solo dei soggetti obbligati non preclude la possibilità , attesa la natura endoprocessuale dei provvedimenti del giudice delegato, per il creditore parzialmente insoddisfatto, di agire per il residuo credito nei confronti degli altri soggetti coobligati Argomentare diversamente implicherebbe una evidente violazione dei diritti del creditore alla giusta soddisfazione del suo credito a tutto vantaggio dei debitori obbligati in solido.”
Così ha stabilito il Tribunale di Napoli, Sezione Civile V bis, Giudice dott.ssa Monica Cacace, con la sentenza n. 380 emessa il 09/01/2014, che ha deciso sull’opposizione avverso la dichiarazione di improcedibilità del pignoramento presso terzi avviato nei confronti di un coobbligato del fallito.
Il Giudice dell’Esecuzione aveva, infatti, inspiegabilmente ritenuto che il credito, per cui si procedeva, era stato integralmente soddisfatto in altra sede, vale a dire all’atto dell’ammissione alla procedura fallimentare.
Con la sentenza in esame, il Tribunale, verificato che il creditore era stato in realtà soddisfatto solo parzialmente, ha annullato l’ordinanza opposta, riconoscendo il diritto del creditore ad agire nei confronti del coobbligato del fallito, in quanto la parziale soddisfazione del credito in sede fallimentare non può precludere la possibilità di rifarsi, per il residuo, sui coobbligati in solido non sottoposti a procedura fallimentare.
La ratio del principio è sottesa nella natura ed efficacia endofallimentare del provvedimento di ammissione, che non spiega alcuna efficacia nel giudizio promosso dal creditore nei confronti di persona coobbligata del fallito, così come riconosciuto da ultimo con la sentenza della Cassazione a sezioni unite del 14/07/2010, n. 16508
L’eventualità contraria, argomenta il Tribunale, costituisce una ingiustificata limitazione della responsabilità patrimoniale, sia del debitore fallito (in ragione del suo stato), sia in via generale degli altri obbligati ( in ragione della vicenda fallimentare del coobbligato)i quali, invece, hanno la piena possibilità di adempiere alla soddisfazione del credito.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 26/2014