Testo massima
La Corte di Cassazione con ordinanza n.16836 del 03/10/2012 ha ribadito il principio, già espresso da questa stessa Corte (Cass. n.15478 del 2010), in base al quale l’obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura concorsuale, “è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo”.
La questione trae origine dal ricorso presentato da un soggetto fallito avverso l’avviso di accertamento ICI dell’anno 2001 del quale chiedeva l’annullamento, basandosi sulla circostanza che, essendo stato dichiarato fallito nel 1992 ed avendo perso la disponibilità degli immobili, il Comune avrebbe dovuto emettere gli atti impositivi nei confronti della curatela fallimentare e non già nei suoi confronti.
Accolto il ricorso sia in primo che in secondo grado la Corte ha invece riformato la decisione, stabilendo che, in base al quadro normativo di riferimento ove il fallimento venga chiuso, con il ritorno “in bonis” dell’ex fallito, la obbligazione tributaria, quale progressivamente maturata, è posta a carico di questo soggetto, tenuto da quel momento sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativa al periodo fallimentare, senza che nell’ammontare complessivo finale siano compresi gli interessi, di cui non fa menzione la legge.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE VATTELAPESCA;
RICORRENTE
contro
C.R.;
INTIMATO
AVVERSO 2012 la sentenza n.342/06/2009 della Commissione Tributaria Regionale di Ancona – Sezione n. 06, in data 15/05/2009, depositata il 04 dicembre 2009;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.2935/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 342/06/2009, pronunziata dalla CTR di ANCONA Sezione n. 06 il 15.05.2009 e DEPOSITATA il 04 dicembre 2009.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello del Comune, ritenendo illegittimo l’accertamento, in quanto operato nei confronti di soggetto fallito, che non aveva quindi il potere di determinarsi liberamente in relazione agli adempimenti fiscali in questione.
2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell’avviso di accertamento ICI dell’anno 2001, censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.504 del 1992, artt.1 e 3, e art.10, comma 6, e del giudicato esterno, nonché del D.Lgs. n.504 del 1992, art.3, e art.10, commi 4 e 6, e art.5 comma 2 del medesimo decreto.
3 – L’intimato non ha svolto difese.
4 – La CTR ha confermato l’annullamento dell’atto impositivo, nella considerazione che, avuto riguardo al fatto che il C. nel 1992 era stato dichiarato fallito ed aveva perso la disponibilità degli immobili, il Comune avrebbe dovuto emettere gli atti impositivi nei confronti della curatela fallimentare e non già del C..
5 – Le doglianze del Comune, stante la circostanza che l’ICI di che trattasi è relativa all’anno d’imposta 2001 e che la procedura fallimentare è stata chiusa, nello stesso anno 2001, con il concordato, che ha consentito la restituzione del bene nella piena disponibilità del C., sembrano fondate.
In base al quadro normativo di riferimento ed ai principi alla relativa stregua affermati, può ritenersi, in vero, che nel caso in cui la procedura fallimentare sia stata chiusa e, per l’effetto, il dato bene sia tornato nel possesso del fallito, l’obbligazione tributaria maturata durante la pendenza della procedura, ” è posta a carico del soggetto già fallito e tornato in bonis il quale è tenuto sia alla denuncia che al pagamento dei ratei annuali di imposta relativi a detto periodo” (Cass. N.15478/2010).
6 – Il ricorso può, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l’accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
La Corte:
Vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e che alla relativa stregua, il ricorso va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR delle Marche, la quale procederà al riesame e, adeguandosi al richiamato principio, deciderà nel merito, ed anche sulle spese, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della CTR delle Marche.
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