ISSN 2385-1376
Testo massima
Il Tribunale di Torino, nella persona del dott. Giovanni Liberati, esperto di diritto bancario, è tornato a pronunziarsi con la sentenza n. 4208 del 10 giugno 2014 sulle problematiche inerenti all’acquisto delle obbligazioni LEHMAN BROTHERS, da tutti definito il più grande crack finanziario della storia, che ha coinvolto una moltitudine di risparmiatori.
Il dott. Liberati ha sviscerato in modo chiaro ed ineccepibile tutte le regole sottostanti all’intermediazione mobiliare.
Tale pronuncia deve essere considerata una vera e propria lezione di diritto bancario per gli operatori del settore, essendo spiegate, con dovizia di particolari, le regole che sottendono alla intermediazione finanziaria nel rapporto cliente-banca ed agli oneri che reciprocamente spettano, ora al cliente, ora alla banca.
Ebbene il dott. Liberati ha respinto la domanda del risparmiatore diretto ad ottenere il rimborso delle somme investite, precisando che il default della banca americana fosse da considerarsi quale evento imprevisto ed imprevedibile, e ciò anche in considerazione del fatto che il soggetto emittente godeva di un rating di tutto rispetto, classificato in particolare con categoria A1.
La società Lehman Brothers ha infatti conservato il proprio rating in categoria A fino al 15 Settembre 2008, giorno in cui è stata dichiarata fallita (dal 16 Settembre 2008 è stata sospesa a tempo indeterminato la negoziazione di tali titoli).
Il Tribunale torinese ha identificato, tra l’altro, nel rating attribuito ai titoli Lehman uno dei fattori scriminanti per la banca intermediaria affermando l’impossibilità che fosse previsto il fallimento del colosso americano.
La decisione in commento è articolata in cinque punti:
1) NULLITÀ DEGLI ORDINI PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE
2) DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
3) DOMANDE DI ANNULLAMENTO PER VIZIO DEL CONSENSO
4) DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
5) INADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DISPOSIZIONE DEGLI ORDINI
La vicenda nasce dall’investimento in obbligazioni LEHMAN BROTHERS avvenuto in data 6 agosto 2007, quando, nelle conferme dell’ordine, la banca aveva precisato che i titoli acquistati facevano parte dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento, emesso alla data dell’ordine e redatto nell’ambito del progetto denominato PATTI CHIARI, con l’ulteriore precisazione che “il titolo
in base agli andamenti del mercato potrà uscire dall’elenco successivamente alla data dell’ordine. Il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio”.
Gli investitori lamentavano che dal momento della conclusione degli acquisti non avevano ricevuto alcuna informazione circa l’andamento dei titoli da parte della banca, nonostante il 15 settembre 2008 la banca statunitense emittente, in considerazione del grave dissesto finanziario in cui si trovava, avesse deciso di ricorrere alla procedura concorsuale statunitense denominata “Chapter 11”.
Solo il 16 settembre 2008 la banca aveva per la prima volta comunicato alla attrice la variazione del livello di rischio dei titoli obbligazionari acquistati, precisando che nella stessa data i titoli avevano registrato una significativa variazione del livello di rischio e non facevano più parte dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento.
Il successivo 2 ottobre 2008 la banca aveva comunicato il dissesto finanziario dell’emittente ed il ricorso della stessa alla procedura concorsuale, comunicando anche che le cedole relative a detti titoli non sarebbero state corrisposte alle scadenze stabilite.
Parte attrice aveva quindi richiesto il rimborso delle somme investite, prospettando una grave responsabilità della banca e lamentando, non solo una grave violazione degli obblighi di comportamento posti a carico degli intermediari finanziari per il mancato assolvimento degli obblighi di informazione, ma anche l’esecuzione di operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza e dimensione.
L’investitore lamentava infine la mancata segnalazione dello stato di difficoltà dell’emittente i quali potevano agevolmente ricavarsi dalle quotazioni dei CDS (credit default swap).
La banca controbatteva che il cliente era titolare di due depositi titoli da oltre 15 anni ed in occasione dell’apertura di entrambi i rapporti di deposito essa aveva provveduto a far compilare all’attrice un questionario di analisi del profilo finanziario, nel quale l’attrice aveva dichiarato di possedere una conoscenza molto alta degli strumenti finanziari in generale e di avere cognizione dei rischi e delle dinamiche anche di obbligazioni indicizzate, di azioni, fondi comuni e gestioni patrimoniali.
In particolare la banca segnalava che la cliente deteneva presso la banca un patrimonio mobiliare dell’ammontare di circa 495.000, caratterizzato da una prevalenza di obbligazioni bancarie a basso rischio a breve termine e da titoli di Stato italiani; le obbligazioni LEHMAN BROTHERS rappresentavano circa il 15% del patrimonio complessivo, dunque una percentuale più che adeguata dello stesso.
Quanto alle obbligazioni acquistate viene affermato che le stesse sono strumenti finanziari non complessi, ricomprese nell’elenco delle cosiddette opportunità a breve del consorzio PATTICHIARI, quale soggetto indipendente, nato per iniziativa della associazione bancaria italiana (ABI), volto ad accrescere la trasparenza e l’informazione nei rapporti tra le banche ed i clienti, che non implicava consulenza finanziaria né costituiva un veicolo di informazione gratuita sui titoli.
Esposti i fatti, si esaminano ora i cinque punti in cui è articolata la pronuncia
1) LA NULLITÀ DEGLI ORDINI PER VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE
La violazione degli obblighi informativi non comporta la nullità degli ordini di acquisto ex art. 1418 cc. In tale eventualità può essere ravvisata esclusivamente una responsabilità di natura precontrattuale.
Come precisato dalla Corte di Cassazione, la nullità virtuale del contratto si verifica SOLO quando la contrarietà a norme imperative attenga ad elementi intrinseci dello stesso (struttura e contenuto) e non ricorre nel caso di violazione delle prescrizioni dettate dalla disciplina a carico dell’intermediario.
Come affermato dalle Sezioni Unite, la violazione dei doveri di comportamento posti a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario non comporta la nullità dei contratti stipulati o degli ordini di investimento impartiti in esecuzione dei contratti medesimi (Cass. Sezioni Unite, sent. nn. 26724 e 26725 del 2007).
2) LA DOMANDA DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La domanda di risoluzione degli ordini di borsa di acquisto di valori mobiliari non può mai essere accolta in quanti gli obblighi di cui si discute attengono esclusivamente alla fase precontrattuale.
Invero, dalla violazione dei doveri di comportamento che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario discendono due distinte ipotesi di responsabilità:
– precontrattuale per le violazioni in sede di formazione del contratto di intermediazione con obbligo di risarcimento dei danni;
– contrattuale per le violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione con relativo obbligo risarcitorio.
Giammai una tale violazione determinerà la nullità dei singoli atti negoziali.
3) LE DOMANDE DI ANNULLAMENTO PER VIZIO DEL CONSENSO
Le asserite omesse informazioni da parte di un intermediario finanziario in merito all’acquisto dei valori mobiliari, quali i rischi insiti nelle operazioni, non possono costituire i presupposti per ottenere l’annullamento delle medesime operazioni per un errore essenziale o per dolo sull’oggetto del contratto (ex art. 1429, comma 1, n. l, c.c.), atteso che si tratta di caratteristica comune ai titoli acquistati, contraddistinti – per l’appunto – da oscillazioni sensibili nelle quotazioni e da elevata redditività, che non incidono sulla natura o sull’oggetto del contratto.
La qualità del prodotto è irrilevante, giacchè la redditività del titolo è solo un attributo connesso, non già alle qualità del prodotto, ma ad una serie di circostanze che, complessivamente considerate, individuano e delineano la rischiosità dell’investimento.
La sfera dei motivi in base ai quali un cliente si è determinato a concludere un determinato contratto non attiene all’oggetto del negozio giuridico con la conseguente irrilevanza della sua valutazione al fine della formazione del consenso dell’investitore.
4) LA DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO
La composizione del portafoglio del deposito titoli e la sua operatività pregressa per tipologia, oggetto, dimensione o frequenza, l’equilibrio del patrimonio mobiliare sono elementi utili per ritenere congrua una operazione rispetto agli obiettivi di investimento ed al profilo di rischio della CLIENTE.
È infondata la domanda di risarcimento per violazione degli obblighi informativi ed inadeguatezza delle operazioni, ove la banca, da un analisi del profilo dell’investitore, che si desume dall’entità e dalla composizione del suo portafogli titoli e dalla sua operatività, rilevi che l’investitore anche se avesse ottenuto maggiori informazioni sulle caretteristiche dei titoli li avrebbe acquistati egualmente, con la conseguente insussistenza della necessaria relazione causale tra il prospettato inadempimento dell’intermediario ed il danno lamentato.
Ed invero, nel caso di specie, l’acquisto dei titoli LEHMAN BROTHERS aveva inciso sul patrimonio dell’investitore nella misura del 15%, senza considerare che i detti titoli alla data del 6 agosto 2007 avevano estrema affidabilità ed eccellente rating, tale da rendere inimmaginabile l’insolvenza.
5) INADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DISPOSIZIONE DEGLI ORDINI
L’obbligo degli intermediari di informare i propri clienti delle variazioni successive delle informazioni riguarda le caratteristiche generali dei servizi di investimento svolti ma non anche qualsiasi variazione del livello di rischio dei titoli in precedenza acquistati ed ancora presenti nel portafoglio degli investitori.
L’obbligo di informazione “continuativa” non è desumibile neanche dall’obbligo contrattuale derivante alla banca per aver aderito al Consorzio PATTICHIARI, atteso che quest’ultimo prevede solo la periodica verifica dell’adeguatezza del portafogli cliente nel suo insieme, e non già per ogni singolo titolo in esso presente.
L’elenco PATTICHIARI è uno strumento informativo per rendere disponibili a tutti i risparmiatori in modo semplice e gratuito le stesse informazioni che usano le banche per fare le loro scelte d’investimento.
L’elenco fornisce un’informazione semplice e importante: l’obbligazione (nel caso di specie LEHMAN BROTHERS) è emessa da un soggetto affidabile ed ha un basso rischio di perdita.
L’adesione della Banca al consorzio PATTICHIARI comporta l’assunzione di una specifica obbligazione di fornire ai propri clienti una chiara informativa prima durante e dopo le scelte di investimento ma NEI LIMITI DI DUE PROFILI DI RISCHIO e precisamente:
a) variazione del rating assegnate dalle agenzie riconosciute a livello internazionale al di sotto di A-;
b) variazione dell’indice VaR superiore all’1% su base settimanale.
Non sussiste alcun obbligo di informazione in ordine ad una variazione del rischio calcolata sulla base di altri eventuali criteri di valutazione, quale ad esempio l’andamento dei Crediti Default Swap.
Nel caso delle obbligazioni LEHMAN, il rating assegnato ai titoli dalle principali agenzie è rimasto a livelli elevati .fino alla data di deposito del ricorso per l’ammissione alla procedura Chapter 11 (avvenuto il 15 settembre 2008); inoltre non si è mai verificata, fino alla data del default, una modifica percentuale del VaR in misura superiore all’1% su base settimanale (irrilevanti sono – come già detto – le variazioni della curva dei prezzi esaminate dall’attore).
Sulla scorta di quanto affermato, il Tribunale non ha ravvisato alcun profilo di inadempimento delle obbligazioni assunte per l’operazione in esame, con conseguente rigetto delle domande.
IL COMMENTO
Con tale esaustiva e articolata sentenza il Tribunale di Torino ha ripercorso la annosa vicenda del crack LEHMAN BROTHERS evidenziando che, di fatto, lo stesso fosse da considerarsi improvviso ed imprevedibile in quanto, differentemente da altri dissesti, non vi era alcun elemento esterno dal quale potesse lontanamente desumersi la possibilità del detto dissesto.
Lo stesso era assolutamente inimmaginabile, in quanto il rating attribuito da tutte le agenzie mondiali era univoco, né vi sono state variazioni superiori secondo gli indici specializzati.
La mancanza di sintomi esteriori ha, di fatto, reso impossibile da parte degli intermediari finanziari di poter avere la più lontana rappresentazione di tale dissesto finanziario onde fornire ai clienti una qualsivoglia informativa.
La società Lehman Brothers ha conservato il proprio rating in categoria A fino al 15 Settembre 2008, e proprio tale circostanza rende palese che il mercato finanziario non ha mai avvertito, prima dell’irreparabile, i sintomi del default.
Sul punto si segnalano le seguenti ulteriori decisioni che confermano i principi sopra espressi:
OBBLIGAZIONI LEHMAN: l’intermediario non è responsabile dell’improvviso declassamento dei titoli
Nessuna censura può essere mossa all’intermediario qualora l’ abbassamento dei titoli avvenga per circostanze del tutto imprevedibili
In tema di intermediazione finanziaria, nessuna violazione può addebitarsi all’intermediario con riferimento al comportamento successivo all’acquisto degli strumenti finanziari qualora il declassamento dei titoli, intervenuto successivamente alla compravendita degli stessi, sia avvenuto in modo del tutto imprevisto ed imprevedibile.
OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS: investimento affidabile!
Imprevedibilità del default per assoluta mancanza di circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti il rischio di insolvenza
“fino alla data del 15 settembre 2008 non sussistessero affatto circostanze obiettivamente ed univocamente attestanti un’elevata probabilità di fallimento della Lehman Brothers, tali da poter influenzare in modo rilevante il grado di rischio dell’investimento”.
LEHMAN BROTHERS: non era prevedibile il fallimento nel 2008
Non sussiste responsabilità per la Banca che abbia adeguatamente informato l’investitore
In tema di intermediazione finanziaria, il declassamento dei titoli, intervenuto successivamente alla compravendita degli stessi, non determina automaticamente la responsabilità contrattuale della Banca verso l’investitore, dovendo concretamente dimostrare che la banca disponeva di inequivoche informazioni significative del rischio, non trasmesse all’investitore.
OBBLIGAZIONI LEHMAN: la Banca non ha obbligo di assistenza se il cliente ha la conoscenza media
Il contratto quadro è valido anche se la copia è sottoscritta solo dal cliente
In materia di negoziazione di strumenti finanziari quali le obbligazioni Lehman Brothers la Banca non commette violazione del dovere di assistenza ed informazione sulla natura e i rischi dell’investimento se è provato che l’operazione consigliata è appropriata alle conoscenze ed alla esperienza specifica del cliente.
In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni di investimento finanziario può determinare la nullità del contratto d’intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell’art. 1418, comma 1, c.c.. La detta violazione dei doveri posti a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione o può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d’investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria in questione.
LEHMAN BROTHERS: l’investitore ha l’onere di dimostrare la mancata informazione della banca
La banca è immune da censure se non è dimostrato che disponeva di inequivoche informazioni sulla variazione significativa del valore di rischio delle obbligazioni
L’Istituto è immune da censure se l’investitore non dimostra che la stessa banca disponeva di SICURE ed INEQUIVOCHE informazioni circa una VARIAZIONE SIGNIFICATIVA del valore di rischio delle obbligazioni in relazione al recupero del capitale investito ed al pagamento delle cedole, idonee a far presagire il probabile default dell’emittente.
BOND ARGENTINI: ecco le regole della intermediazione mobiliare
Prima del dovere dell’intermediario di informare, vi è il dovere del cliente di informarsi
L’obbligo di forma scritta degli acquisti di strumenti finanziari rilevabile solo da parte del cliente, si riferisce esclusivamente al contratto quadro ex art.23 TUF e non alle singole attività di intermediazione poste in essere.
Per effetto della libertà delle forme di acquisto dei singoli ordini la prova scritta è richiesta solo ad probationem e non ad substantiam.
La violazione degli obblighi informativi dell’INTERMEDIARIO FINANZIARIO nei confronti del cliente può dar luogo a responsabilità precontrattuale e/o contrattuale ma, in nessun caso, detta violazione può determinare la nullità del contratto di intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, ex art.1418, comma I, cc.
La violazione degli obblighi informativi dell’INTERMEDIARIO FINANZIARIO non è automaticamente motivo di risoluzione in quanto in quanto grava sul CLIENTE l’onere di provare la gravita ex art.1455 cc.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 367/2014