Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore a norma dell’art. 1182, comma 3, c.c. sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c..
Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, sez. unite civili, n. 17989 del 13/09/2016.
Nel caso in esame, un calzaturificio conveniva davanti al Tribunale di Firenze una società committente per il pagamento del corrispettivo di un servizio.
Il giudice adito si dichiarava incompetente in favore del Tribunale di Macerata, individuato sia quale foro del convenuto, sia quale foro in cui era sorta l’obbligazione, sia quale foro del pagamento della somma di danaro oggetto della causa.
In particolare, quanto a quest’ultimo criterio di collegamento, osservava che le obbligazioni pecuniarie si identificano – anche ai fini di cui all’art. 1182 c.c., comma 3, che ne prevede l’adempimento al domicilio del creditore – esclusivamente in quelle sorte originariamente come tali, ossia aventi ad oggetto sin dalla loro costituzione la prestazione di una determinata somma di denaro.
Il calzaturificio proponeva dunque ricorso per regolamento di competenza e la sesta sezione della Corte di Cassazione promuoveva l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite avendo rilevato l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità relativo al concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell’art. 1182 c.p.c., comma 3.
In dettaglio, secondo un primo orientamento, ove la somma di danaro oggetto dell’obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l’art. 1182, comma 4, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza.
Secondo altro orientamento, invece, il forum destinatae solutionis previsto dall’art. 1182, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro, qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto che il contrasto andasse risolto confermando l’orientamento tradizionale.
Tra le obbligazioni pecuniarie, invero, ha specificato la Cassazione, quelle illiquide hanno una particolarità: ai fini dell’adempimento del debitore è necessario un passaggio ulteriore, è necessario cioè un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale.
Questa particolarità non è indifferente rispetto alla disciplina di tale categoria di obbligazioni.
Va infatti considerato, a parere della Corte, che la nozione di obbligazione portabile, di cui all’art. 1182 c.c., comma 3, rileva non soltanto ai fini dell’individuazione del forum destinatae solutionis contemplato dall’art. 20 c.p.c., seconda parte, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3., e la giurisprudenza della stessa Cassazione nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide.
Se, infatti, tra le obbligazioni pecuniarie “portabili“, ha precisato la Corte, rientrassero quelle illiquide, la mora – e con essa la responsabilità ai sensi dell’art. 1224 c.c. – scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile, perché l’ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile.
Per le Sezioni Unite, in definitiva, l’interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui all’art. 1182, comma 2, n. 4 cit..
La Corte ha dunque affermato che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182 c.c., comma 3, sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum destinatae solutionis, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., ultima parte, – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, secondo quanto dispone l’art. 38 c.p.c., u.c..
Sulla base del suddetto principio, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
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