Provvedimento segnalato dal Dott. Donato Giovenzana – Legale d’impresa
In tema di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, gli obblighi di comportamento sanciti dall’art. 21 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria contenuta nel Reg. Consob n. 11522 del 1998, sorgono sia nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro (come quello di consegnare il documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisire le informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio), sia dopo la sua conclusione (è il caso dell’obbligo d’informazione cd. attiva circa la natura, i rischi e le implicazioni della singola operazione, di astenersi dal porre in esecuzione operazioni inadeguate e di quelli che sono correlati alle situazioni di conflitto di interessi).
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Genovese – Rel. Amatore, con l’ordinanza n. 18121 del 31 agosto 2020, resa nell’ambito di una controversia fra una banca e due clienti-investitori, i quali contestavano la violazione degli obblighi informativi incombenti sull’istituto di credito.
Secondo la Suprema Corte, gli obblighi di comportamento di cui sopra, finalizzati al rispetto della clausola generale che impone all’intermediario il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell’interesse del cliente, assumono rilevanza per effetto dei singoli ordini di investimento, che costituiscono negozi autonomi rispetto al contratto quadro originariamente stipulato dall’investitore.
Detto altrimenti, in materia di servizi di investimento mobiliare, l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi ed ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento.
Ciò posto, risulta evidente, nel caso in esame, la violazione dei principi normativi sopra ricordati ed il discostamento dai principi interpretativi da ultimo indicati (e qui riaffermati), laddove la motivazione impugnata ha evidenziato che l’obbligo informativo dell’intermediario si risolvesse nella consegna del documento sui rischi generali di investimento e nella generica informativa dei titoli acquistati come provenienti da un paese emergente, senza invece informare puntualmente l’investitore della tipologia di titoli oggetto di investimento e della loro concreta ed effettiva rischiosità anche tramite l’allegazione degli indici di valutazione delle principali agenzie di rating.
La Cassazione ha proseguito, precisando che è stato affermato che – in tema di servizi di investimento – la banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l’obbligo di fornire all’investitore un’informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente, e, a fronte di un’operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall’investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.
All’operatività di detta regola – applicabile anche quando il servizio fornito dall’intermediario consista nell’esecuzione di ordini – non è di ostacolo il fatto che il cliente abbia in precedenza acquistato un altro titolo a rischio, perchè ciò non basta a renderlo operatore qualificato ai sensi della normativa regolamentare dettata dalla Consob. Non vi è chi non veda come, anche in questo caso, il provvedimento impugnato si sia discostato dai principi qui di nuovo riaffermati, laddove ha ritenuto che l’obbligo di adeguatezza dell’investimento fosse stato assolto da parte della banca per il solo fatto di avere conoscenza di altri investimenti speculativi con carattere di rischiosità effettuati dai clienti.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
GLI OBBLIGHI INFORMATIVI SONO FINALIZZATI A RIEQUILIBRARE L’ASIMMETRIA INFORMATIVA NEI RAPPORTI CON I CLIENTI INVESTITORI
L’INTERMEDIARIO FINANZIARIO CHE NON ADEMPIE CORRETTAMENTE AI PROPRI DOVERI DEVE RISARCIRE IL RISPARMIATORE PER LA PERDITA SUBITA
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 17.04.2020 | n.7905
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO FRA BANCA E CLIENTE
ADEGUATEZZA E OBBLIGHI INFORMATIVI SI INTENDONO RISPETTATI SE CONFORMI ALLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PRODOTTE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 15.01.2020 | n.6
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