Da un’esegesi attenta degli articoli contenuti nei documenti informativi (nota e condizioni di polizza), rilasciati al momento della conclusione dei contratti de quibus, non emerge difatti alcuna assunzione, da parte della banca intermediaria, di obblighi di garanzia o rimborso del premio versato al momento della sottoscrizione della polizza, obblighi che, invece, ricadono esclusivamente in capo alla Lehman Brother Treasury. Infatti, la caratteristica di questi prodotti è di poggiare su un’obbligazione strutturata, ove non sono le compagnie assicurative che hanno venduto il prodotto a garantire il rimborso, ma la società che ha emesso l’obbligazione (con tutte le conseguenze negative che, di poi, nel caso specifico si sono create stante l’apertura della procedura concorsuale a carico della Lehman Brother). E, proprio questo si è voluto mettere in adeguato risalto, anche a mezzo di particolari caratteri tipografici (cd. grassetto nero), nei documenti consegnati al momento della conclusione dei contratti di cui trattasi, cioè che la convenuta si è solo attivata per reperire un titolo obbligazionario sicuro e adeguatamente negoziabile, attesa la ricaduta sul proprio cliente di eventuali effetti economici pregiudizievoli.
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