Cosa accade se nel corso di un processo civile l’avvocato della parte, in sede di precisazione delle conclusioni, si limiti a richiamare genericamente le istanze istruttorie rigettate, precedentemente formulate?
Tale circostanza si verifica di frequente nella prassi e ha richiesto l’intervento della Corte di Cassazione in diverse occasioni.
Tuttavia, la risposta al quesito è ormai univoca, nel senso di ritenere che le istanze istruttorie rigettate devono essere specificamente reiterate al momento della precisazione delle conclusioni e non possono essere riproposte genericamente “per relationem”.
Costituisce ormai principio di diritto consolidato nell’ambito della giurisprudenza di legittimità l’assunto che pone in capo alla parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie, l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Non può ritenersi di fatto assolto tale onere attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte.
Questi sono i principi espressi dalle principali pronunce della Corte di Cassazione in materia di istanze istruttorie rigettate.
Ex plurimis,:
– l’ordinanza della Corte di Cassazione, Pres. Armano – Rel. Olivieri n. 6590 del 07 marzo 2019
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
– la sentenza della Corte di Cassazione, Pres. Sestini Rel. Rossetti n.19352 del 03 agosto 2017
La parte che si sia vista rigettare dal Giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l’onere di reiterarle SPECIFICAMENTE al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il “thema” sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste – istruttorie e di merito – definitivamente proposte.
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