ISSN 2385-1376
Testo massima
L’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o divorzio mediante un accordo che attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili. Pertanto, tale accordo, avente natura solutoria in quanto compensativa dell’obbligazione di mantenimento, non necessita della forma prevista per le donazioni.
È questo il principio di diritto emerso dalla sentenza n. 21736, pronunciata dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda, in data 23/09/2013.
Nel caso di specie il ricorrente eccepiva la nullità per carenza di forma di un atto con il quale, in corso di separazione consensuale con il coniuge, si era obbligato a trasferire ai figli determinati beni mobili e immobili con il dichiarato fine di integrare la regolamentazione del relativo regime patrimoniale.
La Suprema Corte ha pertanto dovuto affrontare la questione se alle pattuizioni intervenute tra i coniugi successivamente od in vista dell’omologazione della separazione personale consensuale che prevedono il trasferimento di beni mobili o immobili, vada applicata la disciplina prevista per le donazioni o se, invece, tali pattuizioni configurano un diverso contratto atipico, con propri presupposti e finalità.
Ebbene, la Corte, condividendo il ragionamento della Corte d’Appello, ha affermato che “tale convenzione non poteva ritenersi nulla per carenza di forma prevedendo il trasferimento, a titolo gratuito, di un cospicuo patrimonio ai figli proprio perché garantiva, nel comune intento delle parti, l’interesse preordinato al conseguimento di un risultato solutorio degli obblighi di mantenimento dei figli gravante sul genitore, né appariva in contrasto con norme imperative di legge o con diritti indisponibili dei due coniugi“.
Gli ermellini, pertanto, hanno concluso per il rigetto del ricorso ritenendo inoltre che “l’accordo comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori, od il genitore, abbiano loro attribuito o si siano impegnati ad attribuire e, in questo secondo caso, il correlativo obbligo, sanzionato in forma specifica dall’art. 2392 c.c., trova il suo titolo nell’accordo che estingue la prestazione di mantenimento, nei limiti costituiti dal valore dei beni attribuiti o da attribuire, convenzionalmente liquidata e sostituita dall’impegno negoziale de quo”.
In conclusione, con tale decisione è stata accertata la legittimità del trasferimento degli immobili mediante la separazione consensuale a titolo definitivo, senza la necessità di prestare ex novo il consenso davanti al notaio.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 565/2013