Non è causa di inammissibilità la proposta congiuntamente effettuata dai coniugi rientranti nello stesso nucleo familiare ed in regime di comunione dei beni laddove gli stessi abbiano messo a disposizione le proprie masse attive e passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare che tra l’altro ha origine comune nella contrazione dei debiti essenzialmente familiari ed è riferibile ad entrambi i coniugi che assumono la qualifica di consumatori.
È meritevole il consumatore che non abbia assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura.
Il tempo dell’adempimento della soddisfazione dei creditori va misurato in relazione alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla loro qualità personale secondo le regole proprie dei rapporti obbligatori e del loro naturale svolgersi.
L’art.8 comma 4 secondo cui “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”, non può essere inteso nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall’omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione, in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustata l’operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovra indebitamento, almeno per quanto riguarda il piano del consumatore”.
Ai fini della determinazione del valore degli immobili, gli stessi risentono, senza dubbio, della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all’asta, nonché delle spese tecniche necessarie a rendere l’immobile conforme alle norme urbanistiche. Inoltre base alla comune esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d’asta deserti con conseguente ribasso del bene (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine) e con l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.
Questi, alcuni degli innovativi e importanti principi espressi nel provvedimento di omologa del piano del consumatore emesso dal Tribunale di Napoli, dott. Graziano del 02.04.2019.
Nel caso di specie due coniugi, appartenenti al medesimo nucleo familiare avevano fatto ricorso alla procedura di sovraindebitamento.
Il Giudicante, nell’omologare il piano proposto e attestato dal Professionista incaricato, ha dapprima chiarito che non può essere considerata causa di inammissibilità la proposta effettuata congiuntamente dai coniugi. Invero, il Giudicante evidenzia i seguenti aspetti per cui i proponenti:
1.rientrano nello stesso nucleo familiare;
2.sono in regime di comunione dei beni;
3.hanno messo a disposizione entrambi le proprie masse attive e le messe passive che, pure restando distinte, formano un progetto unitario di risoluzione della crisi da sovraindebitamento familiare;
4.trattasi di debiti essenzialmente familiari;
- entrambi i coniugi assumono la qualifica di consumatori.
Sul punto precisa il Giudicante che nel silenzio della legge attuale non potrà che trovare attuazione l’art. 66 del D.Lgs. n. 14/2019 (sebbene non ancora in vigore) il quale prevede che: “1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando al sovraindebitamento ha un’origine comune. (…)”.
Invero, precisa il Giudice partenopeo, tale norma può essere utilizzato come criterio di interpretazione nella situazione che occupa il Tribunale vista la evidente analogia con quanto previsto e disciplinato dall’art. 66 sopra richiamato e la funzione risolutiva della crisi da sovraindebitamento della proposta congiuntamente proposta e più in generale la ratio della normativa attuale e futura sul sovraindebitamento.
Continuando poi nell’excursus del piano e delle eccezioni sollevate dai creditori il Tribunale effettua le seguenti ulteriori e importanti considerazioni, tali per cui:
CON RIFERIMENTO AL CRITERIO DI MERITEVOLEZZA lo stesso sussiste per non aver il creditore assunto i propri debiti senza la ragionevole prospettiva di poterli adempiere ovvero senza aver determinato colposamente il sovraindebitamento in considerazione della natura dei debiti contratti e delle circostanze emerse nel corso della procedura.
Nel caso di specie, infatti, le cause principali del sovraindebitamento sono individuate nei costi imprevisti di ristrutturazione dell’immobile di proprietà dei coniugi e nei problemi oncologici (espressamente documentati) nche hanno interessato uno dei coniugi e del conseguente decremento delle sue disponibilità finanziare.
Né i coniugi hanno compiuto atti di disposizione degli ultimi cinque anni
CON RIFERIMENTO ALLE SOMME ASSEGNATE AL PROFESSIONISTA INCARICATO il Tribunale evidenzia che di certo non può ostare alla fattibilità del piano, la previsione del pagamento in prededuzione della somma prevista in favore del professionista incaricato atteso che la stessa è evidentemente strumentale alla omologazione del piano del consumatore.
CON RIFERIMENTO ALLA DURATA DELLA PROCEDURA
– Anche sotto tale, importante, aspetto il Giudice chiarisce che il tempo dell’adempimento va misurato in relazione alla natura del rapporto intercorso tra le parti ed alla loro qualità personale secondo le regole proprie dei rapporti obbligatori e del loro naturale svolgersi
– Inoltre, sebbene il piano risulta superiore a cinque anni va considerata la presenza dell’immobile (a disposizione della procedura) che qualora liquidato consentirebbe una riduzione dei tempi del piano.
CON RIFERIMENTO ALLA MORATORIA ULTRAANNUALE
Sul punto il Giudice partenopeo, si è uniformato ad un precedente della medesima sezione evidenziando che l’art. 8 comma 4 secondo cui “la proposta di accordo con continuazione dell’attività d’impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”, non può essere inteso nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall’omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione, in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustata l’operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovra indebitamento, almeno per quanto riguarda il piano del consumatore.
CON RIFERIMENTO AL VALORE DELL’IMMOBILE
sul punto il Giudice chiarisce che, per considerare il reale valore dell’immobile occorre tener conto della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva alle vendite all’asta, nonché delle spese tecniche necessarie a rendere l’immobile conforme alle norme urbanistiche.
Inoltre in base alla comune esperienza in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d’asta deserti – sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine – con conseguente ribasso del bene fino e con l’ulteriore aggravio delle spese di procedura e pubblicità per ogni esperimento di gara compiuto.
SULL’ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Non da ultimo viene posta l’attenzione sull’alternativa liquidatoria, evidenziando la circostanza per cui il piano, con le integrazioni effettuate, permette di soddisfare i creditori ipotecari in misura non inferiore a quello che ricaverebbero dalla vendita dell’immobile pur non garantendo gli interessi legali ai sensi dell’art. 9 comma 3-quater L. 3/2012. Inoltre, la proposta, porterebbe il soddisfacimento integrale anche dell’altro creditore che, in alternativa non vedrebbe soddisfatto il proprio credito.
Alla luce delle plurime argomentazioni, il Tribunale ha concluso per l’omologa del piano con esecuzione dello stesso.
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