ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art. 573 cpc, nella sua attuale formulazione, è congegnato in modo da prevedere unicamente l’alternativa tra aggiudicazione e assegnazione.
Se, infatti, il testo previgente, al secondo comma prevedeva che se la gara non potesse avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il Giudice poteva disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l’incanto, nella nuova formulazione:
-il primo comma stabilisce che: “Se vi sono più offerte, il giudice dell’esecuzione invita in ogni caso gli offerenti ad una gara sull’offerta più alta“;
-il secondo comma stabilisce: “Se sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 ed il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta indicata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione“.
Una volta aperta la gara, quindi, qualora non vi siano adesioni alla stessa da parte degli offerenti (cioè non vi sia alcun rilancio), essendo l’offerta irrevocabile:
-se sono state presentate istanze di assegnazione e la migliore offerta ovvero (se i criteri indicati nel terzo comma non permettono di individuare un’offerta migliore) l’offerta presentata per prima è inferiore al prezzo base fissato nell’avviso di vendita, il delegato non fa luogo alla vendita e si procede all’assegnazione;
-se non sono state presentate istanze di assegnazione ex artt. 588 e 589 c.p.c., il delegato procede all’aggiudicazione a favore del migliore offerente, oppure (se i criteri indicati nel terzo comma non permettono di individuare un’offerta migliore) a favore di colui che abbia presentato l’offerta per primo.
Infine, il quarto ed ultimo comma stabilisce che: “Se il prezzo offerto all’esito della gara risulta inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ex art. 588 c.p.c., il delegato non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione“.
In altri termini, aperta la gara ed eseguiti i rilanci (almeno uno), il bene viene definitivamente aggiudicato a chi ha effettuato il rilancio di importo più elevato. Tuttavia, se il prezzo offerto all’esito della gara risulta inferiore al prezzo base della vendita e sono state presentate istanze di assegnazione, il delegato non fa luogo alla vendita e si procede all’assegnazione.
FOCUS
Non si ravvedono ipotesi in cui il delegato di fronte a plurime offerte efficaci potrebbe non dare luogo all’aggiudicazione o all’assegnazione optando per la vendita con incanto.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 24/2016