La rilevazione dei tassi usurari richiede necessariamente l’utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili, sicché se detto raffronto non viene effettuato adoperando la medesima metodologia di calcolo il dato che se ne ricava non può che essere in principio viziato.
Pertanto, gli interessi di mora non possono essere vagliati ai fini del rispetto della normativa antiusura, e tanto in quanto le rilevazioni di Bankitalia sono effettuate senza considerare gli interessi di mora, ragion per cui sarebbe del tutto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una data metodologia (che esclude gli interessi di mora), e il secondo sia calcolato, computando voci di costo diverse (includendo gli interessi di mora).
L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne discende che l’omessa o l’erronea indicazione dell’ISC non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale nell’ipotesi in cui venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all’inadempimento dell’obbligo informativo gravante sull’istituto mutuante.
Ne consegue che laddove pur non essendo stato reso noto l’ISC, siano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico dei clienti che, in tal modo, sono stati resi edotti dell’impegno economico complessivamente derivante dall’operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo con la sentenza n. 121 del 03/01/2018.
Nella fattispecie dedotta in giudizio dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutuante deducendo l’usurarietà dei tassi di interesse applicati al rapporto e l’indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al rapporto chiedendo che, per l’effetto, fosse accertata la gratuità del contratto di mutuo con restituzione di tutto quanto indebitamente percepito.
Si costituiva in giudizio la Banca, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il credito derivante dal mutuo contestato era stato oggetto di alcune operazioni di cartolarizzazione con le quali era stato ceduto ad una società di gestione crediti della quale richiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa per essere dalla stessa manlevata, contestando poi nel merito l’infondatezza della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la società di gestione crediti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva stante l’estinzione del mutuo in epoca precedente al perfezionamento della cessione, e contestando nel merito le doglianze degli attori.
Per ciò che concerne la dedotta usurarietà del contratto, il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la censura così come originariamente formulata con l’atto di citazione era troppo generica per essere correttamente valutata, dal momento che gli attori avevano soltanto ipotizzato la violazione della normativa antiusura, senza alcuna specifica deduzione ed allegazione in ordine ai modi, ai tempi e alla misura del superamento dei c.d. tassi-soglia; solo con la prima memoria istruttoria gli attori avevano specificato che le doglianze si riferivano alla pattuizione di interessi di mora ultrasoglia.
Sul punto il Giudice ha ritenuto incondivisibile l’assunto di parte attrice fondante l’allegata usura sulla rilevanza determinante attribuita agli interessi moratori, ciò in quanto la ratio della normativa antiusura richiede necessariamente l’utilizzazione di dati tra loro oggettivamente comparabili e le rilevazioni della Banca d’ Italia sono effettuate senza considerare gli interessi di mora, pertanto, sarebbe del tutto iniquo, oltre che scientificamente inattendibile, un confronto di due dati disomogenei, ove il primo sia calcolato computando le voci di costo secondo una metodologia che esclude gli interessi di mora, e il secondo sia calcolato, computando voci di costo che includono gli interessi di mora.
In merito infine all’eccepita nullità del muto per mancata indicazione dell’indice ISC, il Giudicante ha chiarito che l’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, pertanto la relativa omessa od erronea indicazione non incide sulla validità del contratto ai sensi dell’art. 117 TUB, ma al più può rilevare sotto il profilo della responsabilità contrattuale e/o precontrattuale ove venga dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all’inadempimento dell’obbligo informativo gravante sull’istituto mutuante.
Il Tribunale ha quindi rilevato che nel contratto relativo al rapporto contestato, pur non essendo stato reso noto l’ISC, erano stati dettagliatamente indicati tutti i costi e gli oneri a carico dei clienti, sicchè nessuna nullità poteva ipotizzarsi.
Sulla scorta di tali rilievi, il Giudice ha rigettato tutte le domande proposte dagli attori, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
DIVERGENZA ISC-TAEG: ESCLUSA NULLITÀ DEL CONTRATTO/CLAUSOLE EX ART. 125 TUB
IL PREDETTO “INDICATORE” NON HA ALCUNA FUNZIONE O VALORE DI “REGOLA DI VALIDITÀ
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Francesca Neri | 09.01.2018 | n.3
ISC MUTUO DIVERGENTE: È IRRILEVANTE IN QUANTO HA NATURA SOLO INFORMATIVA
NON RENDE NULLE LE PATTUIZIONI SUGLI INTERESSI RAGGIUNTE DALLE PARTI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 09.01.2018 | n.183
MUTUO – ISC: L’OMESSA INDICAZIONE NON COMPORTA L’INVALIDITÀ DEL NEGOZIO
COSTITUISCE UNO STRUMENTO DI CARATTERE INFORMATIVO E NON TASSATIVO
Ordinanza | Tribunale di Livorno, Dott. Franco Pastorelli | 19.07.2017 |
MUTUO: LA MANCATA INDICAZIONE DELL’ISC NON DÀ LUOGO A NULLITÀ CONTRATTUALE
MANCA UNA PREVISIONE NORMATIVA IN TAL SENSO
Sentenza | Tribunale Roma, Giudice Paolo Catallozzi | 22.09.2017 | n.17740
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