LA MASSIMA
L’indicazione del dato catastale costituisce un requisito fondamentale della nota di trascrizione, atteso che è l’unico elemento che consente di riferire la trascrizione ad un dato e preciso bene, sicchè la totale omissione dello stesso non consente in sostanza l’individuazione del bene rispetto al quale la trascrizione viene presa.
Del pari non è opponibile la trascrizione della domanda, per il quale è stato erroneamente indicato il foglio, in quanto l’indicazione del numero di foglio costituisce un requisito fondamentale, atteso che unitamente al numero di particella e per gli immobili a CF, dell’eventuale sub – è ciò che consente non solo di individuare l’immobile, ma anche e soprattutto di differenziarlo da altri immobili.
Occorre infatti considerare come il numero di particella di più immobili potrebbe anche risultare il medesimo, sicché ciò che varrebbe a distinguerli potrebbe essere solo la corretta indicazione del numero di foglio (o viceversa).
IL CASO
Con ricorso in opposizione all’esecuzione, GIALLO e ROSSO hanno proposto opposizione di terzo avverso la procedura esecutiva avviata dalla BANCA contro NERA sul presupposto che l’immobile pignorato era di loro esclusiva proprietà in virtù della sentenza, emessa nel giudizio avente ad oggetto la risoluzione di contratto per inadempimento, passata in cosa giudicata, la cui domanda giudiziale sarebbe stata ritualmente trascritta.
Si è costituita in giudizio la BANCA che ha resistito alla domanda deducendo l’inopponibilità della trascrizione della domanda giudiziale, in quanto nella nota erano stati indicati erroneamente i dati catastali identificativi dell’immobile successivamente ipotecato e pignorato.
LA DECISIONE
L’opposizione è stata rigettata con condanna alle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto che la domanda giudiziale, conclusasi con sentenza divenuta definitiva, in virtù della quale gli opponenti rivendicavano il diritto di proprietà dell’immobile oggetto del pignoramento, non è opponibile né al creditore ipotecario e pignorante né al debitore esecutato, in quanto la trascrizione della domanda è stata erroneamente eseguita.
Al riguardo il Tribunale ha statuito che ai fini dell’opponibilità della trascrizione della domanda giudiziale ai terzi si deve tener conto dei seguenti principi:
1). Il principio per cui l’individuazione del bene rispetto al quale eseguire la trascrizione deve essere compiuta con riferimento ai dati di identificazione catastale, principio desumibile dal tenore dell’art. 2659 n. 4 cc, il quale nel richiamare l’art. 2826 cc in tema di ipoteche – richiede che la nota di trascrizione contenga l’indicazione dei dati catastali del bene;
2). Il principio per cui per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci o di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo e senza alcuna possibilità di supplire alle omissioni od inesattezze;
3). Il principio per cui ai sensi dell’art. 2665 cc le omissioni od inesattezze di alcune indicazioni richieste nella nota di trascrizione non determinano l’invalidità della trascrizione eccetto che esse ingenerino una reale, seria ed obiettiva situazione di incertezza sull’identità dell’immobile, posto che il legislatore ha inteso dare rilievo invalidante a tali inesattezze solo laddove esse determinino un’inidoneità della nota all’individuazione dell’atto da trascriversi nei suoi profili personali e soggettivi.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che la nota di trascrizione della domanda giudiziale non reca l’indicazione dei dati catastali di uno degli immobili pignorati, per cui, tenuto conto che la verifica dell’opponibilità deve farsi con riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, la totale omissione non consente di riferire la domanda giudiziale a tale bene.
Tanto in ottemperanza al principio secondo cui “l’indicazione del dato catastale costituisce un requisito fondamentale della nota di trascrizione, atteso che è l’unico elemento che consente di riferire la trascrizione ad un dato e preciso bene, sicchè la totale omissione dello stesso non consente in sostanza l’individuazione del bene rispetto al quale la trascrizione viene presa”
Del pari il Tribunale ha ritenuto non opponibile la trascrizione della domanda relativamente al fabbricato, per il quale è stato erroneamente indicato il foglio, in quanto “l’indicazione del numero di foglio costituisce un requisito fondamentale, atteso che unitamente al numero di particella e per gli immobili a CF, dell’eventuale sub – è ciò che consente non solo di individuare l’immobile, ma anche e soprattutto di differenziarlo da altri immobili. Occorre infatti considerare come il numero di particella di più immobili potrebbe anche risultare il medesimo, sicché ciò che varrebbe a distinguerli potrebbe essere solo la corretta indicazione del numero di foglio (o viceversa)”.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ha rigettato l’opposizione con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
IL COMMENTO
La decisione in esame ha statuito in ordine alla opponibilità ai terzi della domanda giudiziale allorquando vengono erroneamente indicati i dati catastali dell’immobile oggetto della predetta.
In particolare il Tribunale ha statuito che ai fini dell’opponibilità della trascrizione della domanda giudiziale ai terzi si deve tener conto dei seguenti principi:
1). Il principio per cui l’individuazione del bene rispetto al quale eseguire la trascrizione deve essere compiuta con riferimento ai dati di identificazione catastale, principio desumibile dal tenore dell’art. 2659 n. 4 cc, il quale nel richiamare l’art. 2826 cc in tema di ipoteche – richiede che la nota di trascrizione contenga l’indicazione dei dati catastali del bene;
2). Il principio per cui per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile a terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci o di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo e senza alcuna possibilità di supplire alle omissioni od inesattezze;
3). Il principio per cui ai sensi dell’art. 2665 cc le omissioni od inesattezze di alcune indicazioni richieste nella nota di trascrizione non determinano l’invalidità della trascrizione eccetto che esse ingenerino una reale, seria ed obiettiva situazione di incertezza sull’identità dell’immobile, posto che il legislatore ha inteso dare rilievo invalidante a tali inesattezze solo laddove esse determinino un’inidoneità della nota all’individuazione dell’atto da trascriversi nei suoi profili personali e soggettivi.
Da ciò consegue che:
IN CASO DI TOTALE OMESSA INDICAZIONE DEI DATI CATASTALI: la domanda giudiziale è inopponibile ai terzi;
IN CASO DI ERRONEA INDICAZIONE DI UNO DEI DATI CATASTALI: la domanda giudiziale è inopponibile ai terzi se le indicazioni riportate nella nota stessa non consentono di individuare senza possibilità di equivoci o di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce.
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