Nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione, la parte può depositare la memoria di replica prevista dall’art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all’avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Sez. I, Pres. Rel Scotti, con ordinanza n.2976 del 07 febbraio 2020.
Nel giudizio sottoposto alla Corte di Cassazione, la società ricorrente lamentava anche la violazione o falsa applicazione dell’art. 190 del c.p.c. e degli articoli 24 e 111 della Costituzione, poiché nel giudizio d’appello, la controparte aveva prodotto la memoria di replica senza prima aver illustrato le proprie difese mediante comparsa conclusionale.
La Suprema Corte, tuttavia, ha rigettato il ricorso, evidenziando che la funzione svolta dalla comparsa conclusionale consiste nel persuadere il giudice della fondatezza dei propri argomenti, mentre la memoria di replica è finalizzata a confutare gli argomenti avversari, ragioni per le quali non sono da considerarsi complementari.
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