La mancata produzione della comparsa conclusionale non impedisce il deposito della memoria di replica. Non esiste, infatti, alcuna norma del codice di rito che ne condizioni in tal senso l’esercizio.
La memoria di replica, dunque, deve essere presa in considerazione dal giudice indipendentemente dalla circostanza che la parte abbia o meno prodotto la relativa comparsa conclusionale, poiché non si rileva alcuna violazione del diritto al contraddittorio ed alla difesa.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Appello di Bari, Pres. Labellarte – Rel. Noviello, con la sentenza n. 982 del 25.05.2021.
LA NORMA
Dispositivo dell’art. 190 c.p.c. Trattazione della causa
Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
IL FATTO
Nel caso sottoposto al vaglio della Corte di Appello di Bari l’appellante reiterava le deduzioni e le eccezioni formulate nel primo grado di giudizio, in particolare, contestava l’inammissibilità delle memorie di replica depositate dall’istituto di credito dal momento che lo stesso non aveva preventivamente versato in atti la memoria conclusionale.
LA DECISIONE
La Corte, intervenuta sul punto, ha statuito che l’eccezione sollevata è infondata, dal momento che il diritto di replica può essere esercitato a prescindere dalla circostanza che la parte abbia o meno preventivamente prodotto la comparsa conclusionale, non sussistendo nessun obbligo in tal senso.
Alla luce di tali considerazioni la Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello così come proposto dalla società.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OMESSA REDAZIONE COMPARSA CONCLUSIONALE: RITUALE IL DEPOSITO DELLA SOLA MEMORIA DI REPLICA
NESSUNA LIMITAZIONE ALLE MODALITÀ DI ILLUSTRAZIONE DELLE PROPRIE DIFESE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. I – Pres. Rel. Scotti | 07.02.2020 | n.2976
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