Segnalato dall’Avv. Marco Benucci del Foro di Roma
La disposizione di cui all’art. 631 bis c.p.c. sanziona con l’estinzione della procedura esecutiva il mancato (o il tardivo) espletamento della pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P., sempre che lo stesso sia addebitabile alla parte creditrice, mentre resta irrilevante l’omesso pagamento delle spese di pubblicità di cui all’art. 490 co. 2 c.p.c. sui siti web sui quali ne era stata ordinata la pubblicazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Pres. Ferramosca – Rel. Scolaro con provvedimento del 10 maggio 2023, a definizione di un procedimento di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.
Sintesi della vicenda processuale
Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il debitore esecutato proponeva reclamo avverso il provvedimento che aveva denegato l’estinzione della procedura esecutiva, nella quale, dopo che il professionista delegato aveva provveduto a fissare la vendita, ne era stata data pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche, mentre il creditore procedente aveva omesso al pagamento degli oneri di pubblicità integrativa sui siti web – che pure era stata disposta dal Giudice dell’Esecuzione ex art. 490 co. 2 c.p.c. – per cui non si era dato corso a tale forma di pubblicazione.
Il Tribunale ha preliminarmente osservato come l’ordinanza di vendita ponga “gli ulteriori oneri economici necessari alla pubblicità (diversa dalla pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche), qualora non vi siano somme sufficienti a disposizione della procedura, a carico anticipato provvisorio di tutti i creditori, avvertendoli che la mancata tempestiva corresponsione delle somme agli ausiliari della pubblicità impedirà i relativi adempimenti e che se ciò accadrà per due volte l’esecuzione verrà dichiarata improcedibile”.
Il Collegio Capitolino ha poi rilevato, però, che la disposizione di cui all’art. 631 bis cpc sanziona con l’estinzione della procedura esecutiva il solo mancato (o il tardivo) espletamento della pubblicazione dell’avviso di vendita sul P.V.P., per cui non poteva essere dichiarata la chiusura anticipata della procedura, non essendosi verificata l’ipotesi espressamente prevista nella ordinanza di vendita.
La riflessione del Tribunale è sulla differenza tra la disposizione dell’art. 490 c.p.c., secondo comma, e la disposizione dell’art. 631 bis, c.p.c., con la previsione di estinzione della procedura per il mancato o tardivo espletamento solo della pubblicazione sul P.V.P.
Per tali motivi il reclamo è stato rigettato con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MANCATO PAGAMENTO PVP: VA ESTINTA LA PROCEDURA IMMOBILIARE
L’OMESSA PUBBLICITÀ COMPORTA L’IMPOSSIBILITÀ DI RAGGIUNGERE LO SCOPO DEL PROCESSO ESECUTIVO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Fernando Scolaro | 13.01.2023 | n.560
OCCORRE L’INERZIA E/O LO SPECIFICO INADEMPIMENTO DEL CREDITORE
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Vivaldi- Rel. Fanticini | 14.03.2022 | n.8113
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