ISSN 2385-1376
Testo massima
La legittimazione al voto viene accertata secondo un procedimento che si esaurisce con l’adunanza dei creditori.
Solo ed esclusivamente nell’adunanza possono essere formulate questioni inerenti la legittimazione al voto poiché la discussione deve avvenire nel contraddittorio di tutti i creditori partecipanti e del debitore proponente, i quali devono poter interloquire e contestare eventualmente la pretesa.
Il collegio può delibare la convenienza della proposta accettata solo quando l’opposizione sia stata proposta da dissenzienti rappresentanti almeno il 20% dei creditori ammessi al voto.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Pres. La Malfa Rel. De Renzis, con l’ordinanza del 18 dicembre 2015 n. 5251.
Nel caso di specie, una società, nella qualità di socio postergato non ammesso al voto, proponeva opposizione avverso l’omologazione di concordato preventivo ex art. 180 l.f., non avendo preventivamente partecipato all’adunanza dei creditori prevista dagli artt. 174 e ss. l.f..
Il Tribunale adito, sulla scorta di tale ultimo rilievo, ha dichiarato l’inammissibilità della spiegata opposizione.
Invero, solo in sede di adunanza (preposta naturaliter alla risoluzione delle eventuali contestazioni), possono essere formulate le questioni inerenti la legittimazione al voto, che viene accertata secondo un procedimento che ivi si esaurisce.
Tanto, in considerazione del fatto che nella procedura di concordato preventivo il potere di ammettere (provvisoriamente), in tutto od in parte, i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, è attribuito in via esclusiva in sede di adunanza per la discussione della proposta al giudice delegato, il quale procede, alla presenza del commissario dei creditori concorrenti e del debitore, all’accertamento della sussistenza e della natura dei crediti ai fini del voto e del calcolo della maggioranza.
L’adunanza, quindi, per un verso è il luogo deputato alla discussione della proposta del debitore, per altro verso costituisce l’unica cadenza procedurale nella quale si svolge una delibazione dei crediti la quale, mentre lascia impregiudicata ogni questione sulla sussistenza del credito, consente di determinare le quantità numeriche sulle quali saranno calcolate le maggioranze. Siffatta determinazione è suscettibile di acquisire carattere di definitività qualora non ne venga provocato il riesame del tribunale all’atto dell’omologazione ai sensi dell’art. 181, n. 2, l.f., in relazione all’art. 176, comma 2, l.f..
Alla luce di ciò, il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese processuali in favore della massa della società in liquidazione, e disponendo, per l’effetto, l’omologazione del concordato preventivo nella versione risultante dalla proposta definitiva quale approvata dai creditori.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CONCORDATO PREVENTIVO: I CREDITORI NON POSSONO DOLERSI DELL’INCOMPLETEZZA DELLA DELIBERA EX ART. 152 L.FALL.
SOLO I SOCI POSSONO DOLERSI DI EVENTUALI OMISSIONI
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Francesca M. Mammone | 22-07-2015
CONCORDATO PREVENTIVO: NON È PREVISTO L’ACCERTAMENTO DEI CREDITI
IL CREDITORE LESO DEVE PROPORRE AUTONOMA AZIONE ORDINARIA
Ordinanza | Tribunale di Monza, Dott. Alberto Crivelli | 03-06-2015
CONCORDATO PREVENTIVO: NON ESISTE LA FASE DELLA VERIFICA DEI CREDITI
IL TRIBUNALE PERÒ PUÒ INVITARE IL COMMISSARIO LIQUIDATORE A TENERE IN CONTO IL CREDITO ESCLUSO NEI SUCCESSIVI RIPARTI
Decreto | Tribunale di Napoli, Giuidice rel. Dott.ssa Notaro, Pres. Dott. Di Nosse | 21-11-2013
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 191/2015