Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Bartoncini e dal ctp dott.ssa Silvana Mascellaro dello Studio Mascellaro Fanelli, autrice del commento
La mancata sottoscrizione della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall’art.117 D.Lgs. n. 385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale ma funzionale. Ne consegue che è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti.
Spetta a chi propone una domanda o un’eccezione l’onere di allegare in maniera specifica e di provare i fatti posti alla base delle proprie deduzioni, essendo sempre necessario che la parte indichi per quali motivi ritiene che sussista una violazione della legge.
Il danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non può essere considerato in re ipsa nell’illegittimità della segnalazione e non è nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Piacenza che, con la sentenza n. 469 resa il 9 ottobre 2020, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto di conto corrente, si è pronunciato sull’onere della prova a carico del correntista opponente, sulla validità del contratto monofirma, sulla richiesta di condanna della Banca al risarcimento del danno per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia.
La sentenza ha dedicato molta attenzione all’analitico onere della prova, precisando con chiarezza che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del correntista opponente muovere contestazioni puntuali e specifiche e prevedendo che il correntista debba sia eccepire, che provare l’eventuale erroneità delle singole annotazioni riportate negli estratti conto. Dunque viene fatta chiarezza sul compito del correntista opponente di dover innanzitutto eccepire, quindi provare che ogni singolo movimento registrato nell’estratto conto sia erroneo o indebito.
La sentenza è meritevole di nota anche in merito al contratto monofirma privo della sottoscrizione della banca, dal momento che riconosce al comportamento concludente della banca, il consenso negoziale che conferisce pieno vigore al contratto, in quanto la banca ha sempre dato corso al rapporto di conto corrente, ab origine e sino alla data del recesso intimato dalla banca per inadempimento del correntista.
Altro punto di interesse è la posizione del Tribunale emiliano in merito alla richiesta di condanna della Banca al risarcimento del danno per la segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Viene infatti precisato che affinchè vi sia possibilità del risarcimento del danno, il correntista opponente deve allegare e provare sia il danno-evento che il danno-conseguenza.
Richiamando diverse pronunce di legittimità e di merito (Cass.civ.Sez.I,sent.25.1.2017, n. 193; Cassazione civile sez. I, 05/08/2019, n.20885; Tribunale di Treviso, 15/02/2019; Tribunale di Firenze sez. III, 09/06/2020, n.1333; Tribunale di Firenze sez. III, 18/05/2020, n.108; Tribunale di Verona sez. III, 13/02/2020), il Giudice ha escluso che possa essere riconosciuto il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, perché il correntista opponente “ha omesso di provare -e prima ancora di allegare in maniera specifica- il concreto pregiudizio patito a cagione del comportamento illegittimo della parte convenuta, limitandosi a lamentare un generico danno derivante dalla segnalazione alla centrale dei rischi, senza però dimostrare un effettivo e specifico pregiudizio che ne sia conseguito sul piano dell’estrinsecazione della sua attività o delle relazioni eventualmente instaurate con altri istituti di credito”.
E’ di grande importanza, infine, che il Tribunale abbia dichiarato che la segnalazione effettuata dalla banca sia pienamente legittima ed effettuata in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla circolare n. 139/1991 di Banca d’Italia, dal momento che la banca ha provato di aver classificato il credito a sofferenza a fronte di un grave inadempimento protratto per lungo tempo manifestatosi nell’ambito di una grave situazione patrimoniale del correntista che già aveva indotto un altro Istituto di credito a segnalare lo stesso nominativo a sofferenza presso la Centrale Rischi.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST RICHIEDI CONSULENZA© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno