Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi
LA MASSIMA:
Quando il Giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, si esaurisce l’obbligo della motivazione, con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento.
Le note critiche redatte dal difensore della parte all’elaborato peritale del CTU, sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure, con crisma di attendibilità.
Questi i principi come ricavabili dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 4732, Giudice Dott. Cristiano De Giovanni resa in data 5 marzo 2018.
IL CASO
Gli attori, una società in nome collettivo e con essa i garanti coobbligati, chiedevano al Tribunale di Roma di accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito a valere sullo stesso, per mancanza di prova scritta; invocavano inoltre la declaratoria di accertamento che sul contratto di conto corrente erano stati applicati interessi ultralegali, anatocistici, commissioni di massimo scoperto, costi, competenze e remunerazioni, in violazione di norme imperative e di accordi.
Chiedevano indi di accertare e dichiarare la sussistenza di un credito in favore di essi attori, con l’accertamento e la declaratoria che sul contratto di conto corrente erano stati rinvenuti interessi non dovuti; che la banca convenuta aveva agito in violazione della legge 108/1996, con la conseguente richiesta di trasmissione degli atti alla competente autorità giudiziaria; l’accertamento e la declaratoria invalidità e/o inefficacia dei suddetti contratti, con riferimento alle clausole di pattuizione di interessi usurari e anatocistici trimestrali e del tasso di interesse ultralegale; con la condanna indi della banca alla restituzione dell’importo per interessi già quantificato, oltre ai danni da quantificarsi in corso di istruttoria.
Infine, in accoglimento della exceptio doli et nullitatis esperite dai fideiussori, concludevano per la invalidità e nullità della pretesa creditoria, eventualmente azionata dall’istituto di credito.
La Banca, con la costituzione tempestiva in giudizio, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Nel corso della istruttoria, veniva espletata CTU contabile.
IL COMMENTO
Con la sentenza oggi in commento, il Tribunale di Roma ha in primis dichiarato inammissibili le istanze istruttorie formulate dalle parti, in quanto irrilevanti e superflue ai fini del decidere (Cass. Civ. Sez. III, 12.7.2005 n 14611).
L’eccepita nullità del contratto di conto corrente e di quello di apertura di credito a valere sullo stesso per mancanza di prova scritta, è stata dichiarata infondata.
Il Giudice designato alla trattazione infatti, ha dato atto che nel costituirsi la banca convenuta aveva depositato copia dei contratti inerenti i rapporti intercorsi tra essa banca e la attrice obbligata principale, ovvero copia del contratto di conto corrente ordinario, la apertura di credito su altro conto corrente e copia del mutuo chirografario, comprensivo del piano di ammortamento e delle condizioni economiche.
La convenuta, mediante dette allegazioni documentali, aveva quindi fornito prova del fatto che ai garanti fideiussori era stata consegnata copia sia del contratto di conto corrente che dei successivi affidamenti e sia del contratto di mutuo chirografario e del relativo documento di sintesi.
I vizi relativi ai rapporti intercorsi tra le parti come prospettati dagli attori, non sono stati indi considerati fondati, per le ragioni che seguono:
a) il Giudice ha premesso che l’espletata CTU, costituiva uno strumento sufficiente per trarre argomentazioni idonee a supportare le circostanze fatte vale dalla banca convenuta e, quindi, per confermare che le domande formulate nel giudizio dagli attori, andavano rigettate. Sul punto il Tribunale di Roma ha affermato che se è vero che la consulenza tecnica non costituisce in linea di massima, mezzo di prova bensì strumento di valutazione della prova acquisita, è altrettanto vero che essa può assurgere al rango di fonte oggettiva di prova dei fatti accertati dal consulente e riferiti nella sua relazione, quando si risolve nell’accertamento di circostanze rilevabili unicamente con l’ausilio di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche (Cass. Civ. Sez. III, 19.1.2006 n 1020; Cass. Civ. Sez. L., 17.8.2000 n 10916; Cass. Civ. Sez. II, 5.5.1998 n 4520);
b) nel caso oggi in commento, il Giudice ha affermato che il tipo di accertamenti demandati al tecnico, avendo ad oggetto l’eventuale applicazione di interessi originari o sopravvenuti, si risolvono in valutazioni e ricostruzioni tecniche che non possono essere rimesse, per la loro necessaria e specifica preparazione e qualificazione, alle nozioni che il comune giudice può avere anche alla luce della esaustiva indicazione dei criteri utilizzati dal tecnico, per la redazione dell’elaborato; da ciò derivando che il contenuto e le conclusioni della CTU, potevano essere integralmente condivise e richiamate dal Tribunale, atteso che quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, si esaurisce l’obbligo della motivazione, con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento;
c) non coglievano quindi nel segno le critiche rivolte all’elaborato a vario titolo dal difensore degli attori, giacche orientate a sostenere una tesi di parte, più che ad evidenziare profili negativi, discordanza da dati fattuali, rilevando ancora il giudice di Roma che le note critiche redatte dal difensore della parte, sono irrilevanti perché redatte non da un organo tecnico in grado di muovere censure, con crisma di attendibilità (Cass. Civ. Sez. L, 21.4.2005 n 8297);
d) ebbene il CTU aveva concluso che rispetto ai rapporti economici oggetto del contendere, non risultava esservi stata usura originaria, sia per il tasso di interesse e sia per le commissioni di massimo scoperto e che dal calcolo del T.E.G. effettuato, non era stato necessario effettuare alcun ricalcolo quanto agli interessi e quanto alle commissioni di massimo scoperto. La mancata prova dei pretesi inadempimenti in cui sarebbe incorsa la banca convenuta, non solo determinando il rigetto della domanda restitutoria degli attori, ma anche della domanda risarcitoria, non essendo stata provata la esistenza di una condotta lesiva degli interessi dei contraenti-correntisti;
e) né poteva ravvisarsi alcuna violazione del principio di buona fede, per la revoca immediata dell’affidamento disposta dalla banca convenuta, in quanto nei contratti intercorsi tra le parti, la facoltà di recesso era stata espressamente disciplinata e successivamente legittimamente esercitata dalla stessa convenuta banca, a fronte del mancato pagamento di un numero di rate del mutuo chirografario;
f) del pari il mancato riscontro di elementi idonei a configurare la rilevanza di un fatto eventualmente costituente reato, implicando il rigetto della ulteriore richiesta degli attori di trasmissione degli atti, alla competente autorità giudiziaria;
g) i risultati cui era pervenuto il CTU, sono valsi ed infine ad escludere qualsiasi intento abusivo e/o fraudolento degli importi richiesti dalla banca, ai garanti- fideiussori.
Il Tribunale di Roma ha quindi totalmente rigettato le domande della parte attrice, con la condanna alle spese ed i compensi della lite. Costi della CTU, posti definitivamente a carico degli attori, in solido.
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