In tema di riparto dell’onere probatorio, qualora il cliente agisca per ottenere l’accertamento negativo del saldo contabile o per la ripetizione dell’indebito, sullo stesso grava l’onere di allegare in maniera specifica i fatti costitutivi della sua pretesa.
Questo il principio ribadito dal Tribunale di Crotone, Giudice Alfonso Scibona nella sentenza n. 858 del 22.10.2021.
Pertanto, rappresenterebbe un “vizio” di allegazione il fatto che la citazione sia del tutto generica, risolvendosi in mere affermazioni di principio avulse dall’esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario.
Pertanto, colui che voglia far valere la nullità delle clausole contrattuali, è tenuto ad allegare dettagliatamente quelle di cui deduce l’invalidità, dando specifica indicazione di quali siano le voci indebitamente computate dalla banca, adempiendo al predetto onere di allegazione specifica.
In particolare, qualora la censura riguardi l’illegittimo addebito di interessi, occorre indicare il tasso concordato, i criteri di determinazione dello stesso, l’esatta indicazione, con conteggi chiari e verificabili, delle somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca nonché il periodo di riferimento.
In mancanza, l’azione risulta essere in contrasto tanto con il diritto difesa previsto dall’art. 24 Cost. quanto con il principio processual-civilista in virtù del quale l’attore è tenuto ad esporre in maniera precisa i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda.
Orbene, l’applicazione di tale criterio comporta che qualora il correntista eccepisca il difetto di forma della pattuizione negoziale, la banca deve dimostrare di aver rispettato l’onere di forma legalmente previsto: raggiunta tale prova, anche tramite la produzione in giudizio di uno stralcio del documento, il cliente deve dimostrare l’assenza della clausola di cui lamenta la nullità.
Nel caso di specie, era stata fornita la prova documentale del rapporto di conto corrente, in quanto l’Istituto di credito aveva allegato agli atti un estratto delle scritture contabili, in calce al quale era presente la sottoscrizione del correntista.
Per tali ragioni, il Tribunale rigettava la domanda attorea, considerando perfezionato il contratto ed esclusa la nullità ex art. 117 TUB.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ONERE PROVA: il correntista che agisce per la ripetizione dell’indebito deve provare i fatti a fondamento del suo diritto
La domanda è inammissibile nell’ipotesi di perdurante apertura del conto
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato | 02.09.2021 | n.899
INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto
La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione degli estratti conto comporta il rigetto della domanda
Il correntista deve provare in giudizio l’intera ed integrale sequenza
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
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