In tema di riparto dell’onere probatorio in caso di azione di ripetizione, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell’accipiens l’azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, deve provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta.
In particolare, chi allega l’assenza di causa di una annotazione contabile deve dimostrare il proprio assunto, anche indipendentemente dal fatto che l’importo che si assume non dovuto perché pagato in forza di una clausola nulla non sia in concreto ripetibile in ragione della perdurante apertura del conto.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Castrovillari, Giudice Matteo Prato, nella sentenza n. 899 del 02/09/2021.
Nel caso di specie, era accaduto che una società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere la ripetizione delle somme che si asseriva fossero state indebitamente pagate in seguito ad una illegittima capitalizzazione trimestrale.
Orbene, giova sottolineare che l’’onere probatorio gravante ex art. 2697 c.c. su chi intende far valere in giudizio un diritto non è derogato qualora abbia ad oggetto dei fatti negativi, fermo restando che – non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto – la relativa prova può essere fornita mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo. Pertanto, colui che proponga azione di ripetizione di somme pagate indebitamente, deve provare l’inesistenza di una causa giustificativa del pagamento in capo alla parte dello stesso che si considera illegittima.
Con particolare riferimento poi ai rapporti bancari in conto corrente il correntista, che intenda chiedere la ripetizione dell’indebito, ha l’onere di dimostrare i fatti costitutivi di tale diritto, da individuarsi nella nullità del titolo, l’avvenuta annotazione delle poste contestate e l’avvenuta chiusura del conto corrente, con il conseguente corollario che la domanda di ripetizione di indebito va dichiarata inammissibile nell’ipotesi in cui il conto non sia ancora chiuso, atteso che solo con la cessazione di ogni rimessa può definirsi esattamente il saldo finale e conseguentemente l’entità dell’indebito di cui si invoca la ripetizione.
Per i motivi suesposti, poiché la società cliente non aveva adempiuto a tale onere probatorio, allegando i contratti dei quali lamentava la nullità, il giudice rigettava la domanda di parte attrice con condanna alla rifusione delle spese.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INDEBITO: il cliente che agisce per l’indebito deve allegare le rimesse solutorie in conto
In mancanza l’atto di citazione è nullo
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano | 14.09.2021 | n.2597
INDEBITO: onere del cliente di produrre l’intera sequenza degli estratti conto
La serie ininterrotta dovrà partire dall’inizio del rapporto
Sentenza | Tribunale di Brescia, Giudice Lorenzo Lentini | 27.05.2021 | n.1484
RIPETIZIONE INDEBITO: la mancata produzione degli estratti conto comporta il rigetto della domanda
Il correntista deve provare in giudizio l’intera ed integrale sequenza
Sentenza | Tribunale di Potenza, Giudice Amleto Pisapia | 03.12.2019 | n.996
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