Non è necessario l’accertamento della effettività dei poteri in capo al soggetto che disponga il pagamento nel caso in cui le circostanze di emissione siano conoscibili dall’ente bancario all’atto della disposizione di bonifico quando siano sufficienti ad escludere una sua condotta colposa per avere confidato sulla sussistenza di effettivo potere di rappresentanza relativamente a cariche sociali di un ente universitario.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Chieti, Giudice Nicola Valletta, con la sentenza n. 228 del 22 aprile 2022.
Accadeva che l’Università correntista riscontrava l’esecuzione di numerose anomale disposizioni di pagamento tra il 2016 e il 2018.
Lo stesso esponeva di aver comunicato via pec alla banca l’accaduto che, da parte sua, comunicava la ratifica delle operazioni compiute da un soggetto non abilitato che però avrebbe potuto operare nel limite di € 5.000,00 – limite ben inferiore rispetto alle operazioni disposte dallo stesso- condizione conosciuta dalla banca e pertanto lamentava la violazione del dovere di diligenza in capo alla banca e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno.
La banca si costituiva, resisteva alle contestazioni e chiamava in causa il soggetto che aveva eseguito le operazioni contestate.
Il Tribunale, esaminata la documentazione versata in atti, rilevato l’apparente potere di rappresentanza in capo al soggetto che aveva disposto le operazioni in conto corrente, rigettava la domanda e compensava le spese.
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