In tema di onorari professionali, l’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del “favor” normativo verso la definizione conciliativa delle controversie, nel senso che all’avvocato deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto, sicché va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Manna – Rel. Giannaccari, con la sentenza n. 8576 del 29 marzo 2024.
Nel caso di specie, un avvocato ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Torino che, ad esito del ricorso ex art. 702 bis cpc e art.14 del D.Lgs. n.150 del 2011 formulato dallo stesso professionista contro i suoi clienti per ottenere il pagamento di compensi professionali spettanti per attività difensiva svolta in loro favore, aveva determinato l’importo del compenso per la fase di conciliazione nella misura del 25% di quanto previsto per tale fase, e non come maggiorazione del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, affermando che il dettato dell’art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 va letto alla luce di un favor normativo verso la definizione conciliativa delle controversie. Ragion per cui, deve essere liquidato sia il compenso della fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino a un quarto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPENSO AVVOCATO: L’ACCORDO CON IL CLIENTE DEVE AVERE FORMA SCRITTA AD SUBSTANTIAM
NON HA RILIEVO LA DISCIPLINA INTRODOTTA DALL’ART. 13, COMMA 2, L. N. 247/2012
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Giusti – Rel. Guida | 07.12.2023 | n.34301
TANTO IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE IL RAPPORTO PROFESSIONALE SI È COMUNQUE INSTAURATO CON LA PROCURA ALLE LITI
Ordinanza | Cass. civ., Sez. II, Pres. Manna – Rel. Caponi | 24.05.2023 | n.14283
COMPENSO AVVOCATO: SÌ AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN DANNO DEL CLIENTE
LA PARCELLA DOVRÀ ESSERE MUNITA DEL PARERE DI CONGRUITÀ DELL’ORDINE
Sentenza | Corte di Cassazione, SS.UU., Pres. Curzio – Rel. Doronzo | 08.07.2021 | n.19427
COMPENSO AVVOCATO: LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO PROFESSIONALE DECORRE DAL DEPOSITO DELLA SENTENZA
QUESTO È IL MOMENTO IN CUI DEVE INDIVIDUARSI L’ESAURIMENTO DELL’INCARICO CONFERITO
Ordinanza | Corte di Cassazione, III. sez. civ., Pres. Armano – Rel. Rossetti | 21.02.2020 | n.4595
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