ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ipotesi in cui un difensore presti il proprio patrocinio in più cause, poi riunite, allo stesso deve essere liquidato un onorario diverso per ciascuna di esse, con riferimento alle specifiche attività compiute prima della riunione, ex art. 5 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585.
In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe.
Questi i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sezione Terza, Pres. Vivaldi Rel. Scrima, con la sentenza n. 22883 del 10.11.2015, in linea con precedenti pronunce dello stesso Collegio in materia di liquidazione di onorari dell’avvocato.
Il giudice di legittimità infatti, richiamando due decisioni sul tema (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147; Cass. 22 luglio 2009, n. 17095) e ritenendo di non doversi discostare dall’orientamento con le stesse espresso, ha confermato che, nell’ipotesi di più cause patrocinate dallo stesso avvocato e successivamente riunite, al difensore debba essere riconosciuto un distinto onorario per ciascuna di esse, tenendo conto delle attività compiute prima della riunione.
La Corte ha inoltre chiarito che, allorché il difensore depositi una nota spese specifica, il Giudicante non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli riportati, ma deve fornire un’adeguata motivazione qualora intenda eliminare o ridurre le voci di spesa, tanto al fine di accertare, attraverso il sindacato di legittimità, la conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (Cass. 24 febbraio 2009, n. 4404; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23059; Cass., ord., 30 marzo 2011, n. 7293 del 30/03/2011; Cass. 8 agosto 2013, n. 18906).
In virtù di tali consolidati principi la Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e cassato la sentenza con rinvio, affinché il Tribunale rideterminasse gli onorari, attenendosi agli espressi principi.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 35/2015