ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell’avvocato, l’art. 6 (Dm 127/2004) della tariffa trova applicazione solo in riferimento alla cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore, in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi, in tale situazione, utilizzare il disposto dell’art. 10 c.p.c., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio
E’ questo quanto ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza n. 19098 depositata il 10 settembre 2014, che si è espressa in tema di liquidazione di compensi professionali degli avvocati.
Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un legale che si doleva per l’importo della liquidazione del suo compenso professionale per l’attività prestata in favore della Curatela di un fallimento, che si era costituita, suo tramite, parte civile in un processo penale a carico del fallito.
Il giudice di prime cure con decreto dell’aprile 2008, aveva ritenuto che il valore della causa andava individuato in base alla somma pari di . 500.000 in concreto attribuita alla parte vincitrice e non, invece, a quella richiesta a titolo di risarcimento danni che ammontava invece a . 5.151.851.
Per liquidare gli onorari, pertanto, il Tribunale di Reggio Calabria aveva individuato lo scaglione di riferimento tra la somma di . 258.300 e quella di . 516.500.
Ora, secondo la Corte di Cassazione la sentenza impugnata lede i principi affermati in sede di legittimità, il disposto dell’art. 10 c.p.c., in base al quale “il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda, nonché la norma prevista dall’art. 14 del nostro codice di rito secondo cui “nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall’attore“.
Secondo gli Ermellini il giudice di merito ha erroneamente determinato il valore della causa sulla scorta della somma riconosciuta a titolo di provvisionale dal giudice penale di primo grado e ha ignorato l’importo della domanda relativa al risarcimento del danno proposta dalla Curatela fallimentare all’atto della costituzione quale parte civile per le perdite riportate dalla massa fallimentare.
Correttamente il Tribunale, per stabilire l’importo delle competenze professionali, avrebbe dovuto prendere in esame la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno “in modo da stabilire se essa costituisse un parametro idoneo per determinare le competenze dovute al legale, ovvero fosse del tutto inadeguata rispetto all’effettivo valore della causa“.
La Corte di Cassazione, nel caso de quo, ha quindi ritenuto che la liquidazione degli onorari a carico del cliente deve avvenire in base all’art. 6, comma 2, della tariffa professionale, ossia tenendo presente il valore effettivo della controversia quando questi risulti manifestamente diverso rispetto a quello presunto dal codice di procedura civile.
Testo del provvedimento
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