ISSN 2385-1376
Testo massima
Le maggiori conoscenze tecniche dell’Istituto di credito sul futuro andamento dei mercati non possono essere poste a fondamento né della deduzione di mancanza di causa del contratto, né di mancanza di alea o sproporzione tra i rischi assunti dalle parti.
Le conoscenze tecniche e la capacità di valutare i rischi dovrebbero essere le stesse di quelle della Banca per l’operatore qualificato il quale ad ogni buon conto può debitamente consultarsi con dei tecnici ed informarsi, prima di accedere ad ogni operazione, ma non può contestarla solo se l’esito si sia rivelato o rischi di rivelarsi troppo oneroso.
E’ quanto emerge dalla sentenza n.765 pronunziata in data 13/05/2013 dal Tribunale di Sassari, in persona del dott. Silvio Lampus, in materia di contratti su prodotti finanziari derivati.
Nel caso di specie, una società cooperativa a responsabilità limitata aveva convenuto in giudizio la banca deducendo la nullità di un contratto quadro disciplinante le operazioni di strumenti finanziari derivati, sul presupposto della sproporzionalità delle posizioni contrattuali in considerazione della capacità della banca di formulare previsioni più sofisticate sul futuro andamento dei mercati con consequenziale maggiore rischio per il cliente piuttosto che per l’istituto di credito.
Ebbene, il Tribunale di Sassari ha rigettato la domanda dell’attore perchè priva di fondamento atteso che era stato documentalmente provato, da parte della Banca, che il legale rappresentante della cooperativa aveva rilasciato una dichiarazione con cui certificava di possedere una specifica competenza in materia di operazioni in strumenti finanziari, richiedendo pertanto di essere considerato quale OPERATORE QUALIFICATO, da cui ne consegue la deroga alla prescrizione di forma dei contratti concernenti servizi di investimento.
In tal senso, ad avviso del giudice del Tribunale di Sassari, la cooperativa, quale operatore qualificato, doveva rendersi conto dei rischi dell’operazione in quanto le conoscenze tecniche e valutative proprie dell’operatore qualificato, in tema di rischi, dovrebbero essere le stesse di quelle della Banca.
In particolare, la cooperativa doveva essere in grado di rilevare la differenza fra il nozionale di riferimento del derivato e quello di finanziamento.
Sulla scorta di tali argomentazioni, in conclusione, il giudice di merito ha respinto la domanda attorea sul presupposto che alcuna sproporzione rilevasse tra il rischio della Banca e quello del cliente.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 334/2013