ISSN 2385-1376
Testo massima
Il termine assegnato dal giudice dell’esecuzione al professionista per lo svolgimento delle operazioni delegate non incide sulla validità della delega. La fattispecie è analoga a quanto avviene in sede di conferimento di incarico peritale, ove l’art. 195 c.p.c. prevede che venga assegnato al ctu un termine per il deposito della perizia: la violazione di detto termine comporta conseguenze in termini di liquidazione del compenso, ma non l’invalidità dell’attività peritale compiuta. Analogamente, la violazione da parte del professionista del termine entro cui devono essere concluse le operazioni delegate, potrà incidere sulla valutazione della diligenza del professionista, ma non ha alcuna incidenza sulla validità dell’attività compiuta.
Questo il principio affermato dal Tribunale di Padova, dott.ssa Maria Antonia Maiolino, con ordinanza del 09.10.2015.
Nel caso in esame, il debitore esecutato proponeva reclamo ex art. 591 ter c.p.c., deducendo che il Notaio delegato avesse operato anche oltre la scadenza del termine della delega conferitagli dal Giudice dell’esecuzione, chiedendo, pertanto, che fosse dichiarata la nullità delle operazioni compiute successivamente a detta scadenza.
Il Tribunale di Padova ha rigettato il reclamo, chiarendo che il termine di cui all’art. 591 bis c.p.c., per lo svolgimento delle operazioni delegate, assegnato in sede di nomina del professionista, “non sia un termine la cui scadenza fa venir meno il potere di operare del delegato, ma rilevi al solo fine di valutare la diligenza del professionista delegato“.
Il provvedimento de quo ha infatti chiarito che in fattispecie come quella in esame trovi applicazione, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 195 c.p.c., che con riguardo al deposito della relazione peritale da parte del CTU, richiama un termine da intendersi ordinatorio, nel senso che l’eventuale violazione non inficia la validità della consulenza, potendo, al più, giustificare una legittima richiesta di sostituzione del perito.
Il Tribunale, in conclusione, ha chiarito “che la ricostruzione esposta trovi conferma nel fatto che l’art. 179 quater, terzo comma, disp. att. c.p.c., prevede che il mancato rispetto del termine giustifichi la revoca della delega: ma se, una volta scaduto il termine, la delega può essere revocata, ciò significa necessariamente che non è automaticamente scaduta per effetto della scadenza del termine, quindi il delegato non ha in quel momento perduto i poteri conferiti dal GE col provvedimento di delega; perderà detti poteri esclusivamente se il GE intervenga revocando la delega“.
Testo del provvedimento
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