1) In materia di cartolarizzazione, l’esenzione da revocatoria di cui all’art. 4 comma 3° della legge n. 130-1999 dei pagamenti effettuati dai debitori ceduti alle società cessionarie nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione (testualmente:“ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applica l’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”), realizza un chiaro sacrificio della par condicio creditorum, prevista dal Legislatore in favore di determinati rapporti giuridici- economici ritenuti prevalenti.
LA NORMA
Art. 4, comma 3, L. n. 130/1999
Ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla società cessionaria non si applicano l’articolo 65 e l’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, l’articolo 164, comma 1, e l’articolo 166 del medesimo decreto legislativo.
LA DISCIPLINA
L’art. 4, comma 3, della legge n. 130/1999 esclude espressamente dall’ambito di applicazione della revocatoria fallimentare, di cui all’art. 67 r.d. n. 267/1942, i pagamenti effettuati dai debitori ceduti in favore della società cessionaria del credito nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
La ratio di tale esenzione di carattere soggettivo è da rintracciarsi nella finalità perseguita dal Legislatore di non ledere l’interesse e le aspettative degli investitori che con il cedente fallito non hanno alcun rapporto.
L’obiettivo principale della “cartolarizzazione”, infatti, unitamente alla definitiva espulsione dei crediti ceduti dal patrimonio del cedente stesso, corrisponde all’esigenza di tutelare le aspettative dei sottoscrittori delle obbligazioni della società cessionaria circa la regolarità dei flussi finanziari derivanti dalla riscossione dei crediti ceduti, che potrebbe essere gravemente pregiudicata dalle azioni revocatorie che venissero proposte nei confronti della cessionaria stessa.
Il comma 3 dell’articolo oggetto di disamina contempla, dunque, l’ipotesi di eventuale fallimento del debitore ceduto.
A tutela dell’operazione di cartolarizzazione, la norma originariamente prevedeva solo l’inapplicabilità della revocatoria di cui all’art. 67 L.F.
Nel 2013 la disciplina è stata novellata, prevedendo altresì l’esclusione dell’applicazione dell’art. 65 L.F., con la conseguenza che, con il citato articolo 4, comma 3, della Legge n. 130, i pagamenti effettuati dai debitori ceduti alla cessionaria sono sottratti anche al regime di inefficacia applicabile ai pagamenti dei crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o che hanno scadenza successiva, quando tali pagamenti sono stati effettuati dal fallito nei 2 anni antecedenti la dichiarazione di fallimento.
Emerge, in definitiva, il chiaro favor del Legislatore verso le operazioni di cartolarizzazione, impedendo, di fatto, ai creditori, chirografari e privilegiati, del debitore ceduto, di porre nel nulla i pagamenti che il medesimo ha effettuato alla società cessionaria, a tutela degli investitori che hanno sottoscritto i titoli emessi dalla società stessa.
Per completezza, va segnalato che, con la prossima entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – allo stato differita al 16 maggio 2022 – resterà sostanzialmente inalterata la disciplina di favor garantita dal Legislatore alle operazioni di cartolarizzazione, con conseguente inapplicabilità degli artt. 164, comma 1 e art.166 del Codice ai debiti pagati alla società cessionaria; disciplina, quest’ultima, sovrapponibile all’attuale disciplina della inefficacia dei pagamenti e della revocatoria fallimentare (artt. 65 e 67 L.Fall.).
2) La disciplina di cui all’art. 4 comma 4, contempla l’ipotesi del fallimento del cedente e del cessionario, prevedendo in questo caso soltanto una riduzione di sei e tre mesi per i termini rispettivamente di un anno e di sei mesi previsti dall’art. 67 della Legge Fallimentare (per agire con la revocatoria fallimentare).
LA NORMA
Art. 4, comma 4, L. n. 130/1999
Per le operazioni di cartolarizzazione disciplinate dalla presente legge i termini di due anni e di un anno [leggasi, oggi, “di un anno e di sei mesi”] previsti dall’articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 166 del medesimo decreto legislativo sono ridotti, rispettivamente, a sei ed a tre mesi.
LA DISCIPLINA
L’esenzione da revocatoria per i “pagamenti” alla cessionaria non si estende di per sé all’intera operazione di cartolarizzazione, sebbene ancora una volta il Legislatore vi abbia dedicato una disposizione di favor.
La previsione di termini, seppur ridotti, rende possibile la revoca degli atti del cedente o cessionario purché si tratti di disposizioni a titolo oneroso che siano state realizzate nei tre o sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento.
In questa ipotesi, si assiste ad un affievolimento della tutela complessiva riconosciuta all’operazione di cartolarizzazione e agli investitori, essendo la tutela appunto limitata alla sola riduzione dei termini.
Anche in questo caso la diversa disciplina rispetto all’ipotesi di fallimento del debitore ceduto si giustifica nella considerazione che, a differenza del ceduto, il cessionario, insieme al cedente, è colui che realizza l’operazione della cartolarizzazione, decidendone le modalità, nonché il momento più favorevole ai fini dell’attuazione.
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