“Ai sensi dell’art. 1832 c.c. la mancata contestazione dell’estratto conto e la connessa, implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto, delle operazioni annotate e che tuttavia l’approvazione del conto non impedisce l’ammissibilità di censure concernenti la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali esse derivano ed è compatibile con la contestazione che le singole registrazioni sono conseguenza di un negozio nullo, annullabile, inefficace o comunque di una situazione illecita, perché i titoli contrattuali che sono alla loro base rimangono regolati dalle norme generali sui contratti”.
Questo il consolidato orientamento del Supremo Collegio al quale aderisce la Corte di Appello di Catanzaro con la sentenza n. 468 del 06.03.2019, che prende le mosse da una vicenda che si potrebbe definire quasi “da manuale” rispetto alla casistica giurisprudenziale susseguitasi sul punto, e che dà modo alla Corte di dare un ulteriore contributo sull’argomento.
Il caso: nel 2008 una società citava in giudizio una banca con la quale aveva stipulato un contratto di conto corrente, lamentando che nell’ottobre 2005 fosse stato addebitato sul proprio conto un bonifico senza alcuna specifica autorizzazione scritta.
Il Tribunale adito, dopo aver accertato che la prima contestazione di tale presunta anomala operazione sul conto e la conseguente richiesta di restituzione della cifra bonificata era stata presentata alla banca solo due anni dopo l’annotazione della stessa, rigettava le domande attoree in quanto la forma scritta, secondo la legislazione bancaria all’epoca vigente, era prevista solo per la redazione dei contratti e non per le singole operazioni, rilevando altresì che essendo il bonifico in esame stato fatto in favore del genitore del titolare della società ed essendo stato contestato dopo un lasso di tempo considerevole, si poteva presumere che vi fosse stata una autorizzazione orale del legale rappresentante.
La società ricorreva in appello contestando sia l’illegittimità della condotta della Banca che aveva disposto un bonifico senza autorizzazione che la presunta commistione rilevata in sentenza tra società e beneficiario del bonifico.
La Corte di Appello di Catanzaro, bypassata la questione preliminare posta dalla banca circa l’inammissibilità dell’appello, prendendo le mosse dal principio giurisprudenziale di cui all’incipit, ha rigettato il gravame, assumendo che le contestazioni avanzate fossero tardive, essendo stato accertato in via istruttoria che al legale rappresentante della società correntista era stata data tempestiva comunicazione del giroconto ed aveva dato effettivamente approvazione consapevole dell’operazione negoziale sottostante, tacitamente ratificando ex post l’operazione (circostanza desunta dal fatto che la correntista avesse atteso ben due anni prima di inviare la raccomandata con la richiesta di restituzione della somma bonificata).
In particolare la sentenza precisa che la tardività delle contestazioni era predicabile non a causa della decadenza dei termini fissati dalla normativa bancaria per la contestazione degli estratti conto, bensì in ragione del fatto che, sostanzialmente, l’operazione di giroconto era stata consapevolmente accettata e ratificata dal legale rappresentante della società e che quindi, ai sensi della normativa generale dei contratti applicabile alla vicenda, il negozio era perfettamente valido, così innestandosi nel filone giurisprudenziale secondo cui l’assenza di un ordine preventivo al compimento dell’operazione da parte della mandataria (in questo caso la banca), non rende invalido il negozio sottostante che, essendo a formazione successiva, una volta ratificato, si perfeziona anche nei confronti del dominus (in questo caso il correntista).
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ESTRATTI CONTO: ANCHE SE CONTESTATI SONO PRUDENTEMENTE APPREZZABILI COME ELEMENTO DI PROVA
IN TAL CASO IL DOCUMENTO PERDE VALORE PROBATORIO PRIVILEGIATO MA È VALUTABILE EX ARTT. 115 E 116 C.P.C
Sentenza | Corte di Cassazione, Pres. Olivieri, Rel. D’Arrigo | 25.09.2018 | n.22551
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratti-conto-anche-se-contestati-sono-prudentemente-apprezzabili-come-elemento-di-prova
ESTRATTO CONTO: L’APPROVAZIONE TACITA NON IMPEDISCE ALLA BANCA DI SOLLEVARE CONTESTAZIONI SOSTANZIALI
È POSSIBILE CHIEDERE LA RESTITUZIONE DI PARTITE ERRONEAMENTE ACCREDITATE AL CLIENTE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Falabella | 20.11.2018 | n.30000
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/estratto-conto-lapprovazione-tacita-non-impedisce-alla-banca-di-sollevare-contestazioni-sostanziali
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