Testo massima
Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell’art. 555 cod. proc. civ., prima dell’annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell’esecuzione, sussistendo l’inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall’art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all’annotazione, ma l’ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l’iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, “ex” art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente
Dott. CALABRESE Renato Luigi – Consigliere
Dott. TALEVI Alberto – rel. Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OMISSIS , elettivamente domiciliati a OMISSIS, presso lo studio dell’avvocato OMISSIS, che li difende unitamente all’avvocato OMISSIS, giusta delega in atti;
RICORRENTI
contro
OMISSIS (già (OMISSIS) e (OMISSIS) in persona del legale rappresentante OMISSIS elettivamente domiciliato a OMISSIS presso lo studio dell’avvocato OMISSIS, che lo difende unitamente all’avvocato OMISSIS, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 315/03 della Corte d’Appello di L’AQUILA, sezione civile, emessa l’8/04/03, depositata il 20/05/03, R.G. 577/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/08 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito OMISSIS;
udito OMISSIS (per delega OMISSIS, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale OMISSIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell’impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue.
“I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza del Tribunale di Lanciano oggetto di gravame: Con ricorso depositato in data 9 aprile 1996 i coniugi OMISSIS proponevano opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, all’esecuzione per espropriazione immobiliare iniziata nei loro confronti dalla OMISSIS con atto di pignoramento notificato il 16 ottobre 1993 sulla base di titolo esecutivo costituito da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal presidente del tribunale di Verona in data 24 aprile 1993 e notificati in data 10 maggio 1993. A sostegno dell’opposizione i ricorrenti contestavano, ai sensi dell’art. 170 c.p.c., la pignorabilità dei beni immobili sottoposti ad esecuzione in quanto gli stessi, in comproprietà tra i due coniugi, erano confluiti nel fondo patrimoniale costituito con atto pubblico stipulato ai rogiti del notaio B. in data (OMISSIS), registrato in data (OMISSIS) e trascritto in data (OMISSIS) ed i crediti azionati in via esecutiva non erano stati contratti per far fronte ai bisogni della famiglia. Chiedevano quindi che – previa sospensione dell’esecuzione – fossero dichiarate l’inespropriabilità dei beni immobili de quibus e la conseguente estinzione della intrapresa esecuzione immobiliare, nonchè ordinata la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole. Il G.E., a conclusione dell’udienza fissata per la comparizione delle parti davanti a sè (alla quale partecipava, oltre al creditore pignorante, anche la spa OMISSIS, nel frattempo intervenuta nella procedura esecutiva), emetteva ordinanza con la quale disponeva la sospensione dell’esecuzione promossa. La causa proseguiva quindi nel merito, previa iscrizione nel ruolo affari contenziosi, ed in tale fase si costituiva il solo creditore pignorante OMISSIS (avendo tra l’altro il creditore intervenuto OMISSIS rinunciato formalmente all’intervento in sede esecutiva), ribadendo quanto già osservato nella fase svoltasi davanti al giudice dell’esecuzione, e cioè che la costituzione di fondo patrimoniale dedotta a sostegno dell’opposizione non era opponibile nei propri confronti, in quanto tale convenzione matrimoniale, ancorchè trascritta, non risultava essere stata annotata – nei modi previsti dall’art. 162 c.c., u.c. – a margine dell’atto di matrimonio, o comunque tale annotazione era stata eseguita in data successiva al 27 aprile 1993, nella quale essa banca aveva iscritto – in base ai decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Verona – ipoteca giudiziale sui medesimi beni poi sottoposti a pignoramento.
Richiamata, quindi, la giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva affermato la inopponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali non annotate ex art. 162 c.c., qualificando come mera pubblicità – notizia quella conseguente alla trascrizione dei medesimi atti ex art. 2647 c.c., chiedeva il rigetto dell’opposizione. Istruita esclusivamente con produzioni documentali, la causa – dopo diversi rinvii, finalizzati a conseguire l’acquisizione di copia integrale dell’atto di matrimonio relativo agli attori, e dopo la sostituzione del giudice istruttore – perveniva all’udienza del 12 febbraio 1999, nella quale, precisate dalle parti costituite le conclusioni come in epigrafe trascritte, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo cambio degli scritti conclusionali.
Con sentenza in data 11.6.1999 il Tribunale di Lanciano ha rigettato l’opposizione dichiarando compensate le spese di lite. Avverso tale sentenza OMISSIS. hanno proposto appello chiedendone la riforma con conseguente accoglimento dell’opposizione all’esecuzione.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) la quale ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello ed ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza che ha compensato le spese processuali.
Nella contumacia della OMISSIS sulle conclusioni formulate dalle parti – in epigrafe trascritte – la causa è stata ritenuta in decisione nella udienza del 10.12.2002, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
Con sentenza 8.4 – 20.5.2003 la Corte di Appello di L’Aquila decideva come segue:
“… definitivamente pronunciando, rigetta l’appello proposto da OMISSIS avverso la sentenza del Tribunale di lanciano in data 11.6.1999 e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla banca appellata, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condanna gli appellanti in solido a rimborsare all’appellata le spese processuali del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 500,00 per esborsi e Euro 1.500,00 per diritti, quanto al primo grado, e in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 498,11 per esborsi e Euro 1.041,14 per diritti quanto al presente grado del giudizio”.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione OMISSIS Ha resistito con controricorso il OMISSIS Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con provvedimento 24.1.2008 questa Corte ha disposto il rinvio alla pubblica udienza (ex art. 375 c.p.c.).
Motivi della decisione
Va rilevato anzitutto che le notifica del ricorso deve ritenersi tempestiva in quanto il computo in questione va effettuato in relazione alla data (19.1.2004; emergente dal timbro e dalla scritta a mano sulla prima facciata e dal timbro sull’ultima del ricorso) in cui è stata effettuata la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica.
I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “VIOLAZIONE dell’art. 2647 c.c., artt. 163 e 167 c.c., e art. 162 c.c., IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., n. 3” esponendo doglianze che vanno sintetizzate come segue. La costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., andrebbe ricompresa, secondo la Corte, tra le convenzioni matrimoniali e pertanto soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., che, per l’opponibilità ai terzi del vincolo, impone l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili prevista dall’art. 2647 c.c., a semplice pubblicità-notizia; ne conseguirebbe che la sola trascrizione sarebbe inopponibile ai terzi creditori (Cass. 1.10.1999 n. 10859). La sentenza della Corte non spiega perchè si applichi una differente disciplina di pubblicità secondo l’oggetto che viene costituito in patrimonio familiare, oggetto di volta in volta diverso, ben potendo essere esso costituito da beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o beni mobili (titoli di credito), con la conseguenza che in alcuni casi è necessaria la trascrizione e in altri no. Alla luce di tale incongruenza, ben può argomentarsi che, nel dubbio, all’annotazione ex all’art. 162 c.c., non è ricollegabile l’opponibilità a terzi del vincolo. Deve affermarsi l’esistenza di due differenti regimi giuridici, e di due differenti validità e essenzialità ai fini dell’opponibilità della pubblicità legale relativa: inopponibilità ai terzi della costituzione del fondo senza la trascrizione, se oggetto sono beni immobili o mobili iscritti a Pubblici Registri, inopponibilità ai terzi dei patti costituenti la convenzione senza l’annotazione.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “VIOLAZIONE degli artt. 491, 555 e 655 c.p.c., e artt. 2808 e 2828 c.c., IN RELAZIONE all’art. 360 c.p.c., n. 3 e MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA (art. 360 c.p.c., n. 5)” esponendo censure che possono essere riassunte nel modo seguente. La Corte dell’Aquila ha respinto l’allegazione di parte ricorrente relativa all’impossibilità di procedere all’espropriazione dell’immobile conferito nel fondo, in quanto il pignoramento immobiliare notificato dalla Banca procedente in data 16.10.1993, è successivo alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio eseguita l’ (OMISSIS). Ma il ragionamento della Corte è viziato perchè l’art. 491 c.p.c., testualmente dispone che “l’esecuzione inizia con il pignoramento”. Il vizio di motivazione del ragionamento della Corte d’Appello è costituito dal ritenere l’ipoteca giudiziale iscritta non soltanto valida e efficace, nel senso dell’inopponibilità ad essa di una validissima trascrizione immobiliare eseguita in data anteriore, ma anche anticipatoria di una inopponibilità e insensibilità dell’esecuzione in questione iniziata dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Al contrario, l’effetto di produrre l’inefficacia e l’insensibilità dell’annotazione può verificarsi soltanto quando l’esecuzione forzata sia iniziata prima dell’annotazione nei Registri Pubblici.
L’ipoteca può validamente essere costituita solo su immobili alienabili.
I due motivi sono privi di pregio in quanto la decisione impugnata è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione. hi particolare va infatti ribadito il seguente principio di diritto:
“La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 cod. civ., così come stabilito per tutte le convenzioni matrimoniali nell’art. 162 cod. civ., è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione o anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ., ed avente l’esclusiva funzione di pubblicità notizia.” (Cass. Sentenza n. 23745 del 16/11/2007; v. anche Cass. Sentenza n. 8610 del 05/04/2007 e Cass. Sentenza n. 5684 del 15/03/2006).
Anche la tesi relativa alla asserita “… impossibilità di procedere all’espropriazione dell’immobile conferito nel fondo, in quanto il pignoramento immobiliare notificato dalla Banca procedente in data 16.10.1993, è successivo alla annotazione a margine dell’atto di matrimonio eseguita l'(OMISSIS) …” è priva di pregio.
Infatti va ricordato che l’ipoteca è un diritto reale di garanzia in base al quale il creditore ha il potere di espropriare il bene ipotecato (procedendo dunque all’esecuzione ed anzitutto al pignoramento) e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione (cfr. art. 2808 c.c.). La tesi dei ricorrenti secondo cui (non solo l’iscrizione dell’ipoteca, ma) anche il pignoramento dovrebbe(ro) precedere l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio è palesemente insostenibile in relazione alla chiara disciplina legislativa in questione ed in particolare alla ratio della medesima.
Si consideri del resto che l’avvenuta esecuzione del pignoramento (da effettuarsi, nell’esecuzione immobiliare, tramite trascrizione e notifica al debitore, ex art. 555 c.p.c.: “Forma del pignoramento”), se antecedente rispetto all’annotazione del vincolo di cui all’art. 167 c.c., prevarrebbe comunque sul quest’ultima (nel senso che la costituzione del fondo patrimoniale non avrebbe effetto ex art. 2913 c.c., in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell’esecuzione; infatti va enunciato il seguente principio di diritto: “Tra gli atti colpiti dall’inefficacia di cui all’art. 2913 cit. debbono ritenersi compresi non solo gli atti di alienazione in senso stretto ma anche tutti gli altri atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione”); e si renderebbe quindi sostanzialmente inutile (per ciò che concerne il prevalere del diritto del creditore di espropriare, sul vincolo ex art. 167 c.c.) la previa iscrizione dell’ipoteca.
Quest’ultima manifesta invece tutta la sua utilità (per il creditore che ha iscritto l’ipoteca prima dell’inizio dell’opponibilità a terzi della costituzione del fondo) proprio nel caso in cui l’annotazione in questione sia antecedente rispetto al pignoramento, in quanto fa immediatamente sorgere (al momento dell’iscrizione predetta) il potere di espropriare il bene (lo ius distrahendi e lo ius praelationis; v. in particolare l’art. 2808 c.c.) con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Il ricorso va dunque respinto. Le spese seguono la soccombenza (con condanna solidale ex art. 97 c.p.c., dato l’interesse comune) e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in Euro 5.000,00 (cinquemila Euro) per onorario oltre Euro 100,00 (cento Euro) per spese vive ed oltre spese generali ed accessori come per legge.
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