In tema di incompetenza e opposizione a decreto ingiuntivo, al riconoscimento dell’incompetenza territoriale consegue la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente.
Il giudice dell’opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (o che rileva l’adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Rosamaria Ragosta, con la sentenza n. 43 del 20 febbraio 2024.
Con atto di citazione la banca conveniva in giudizio una società per opporsi al decreto ingiuntivo emesso dall’intestata sezione, con cui le era stato ingiunto di consegnare all’opposta copia del contratto quadro sottoscritto, e quello di interest rate swap, nonché la quantificazione dei differenziali addebitati in forza del detto contratto derivato e ogni altro atto e/o documento afferente alla posizione della ricorrente.
A fondamento dell’opposizione, l’opponente eccepiva, in via pregiudiziale di rito, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in favore del Tribunale di Ancona, o a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trovava la filiale della Banca presso la quale era in essere il rapporto.
A fondamento dell’eccezione, l’opponente deduceva che il contratto per la negoziazione, il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini all’art. 20 recava valida ed efficace pattuizione in deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza territoriale prevedendo che per qualunque controversia sorta in dipendenza del presente contratto era “competente in via esclusiva il Foro di Ancona, o a scelta della Banca, quello nella cui giurisdizione si trovava la filiale della Banca presso la quale era in essere il rapporto” e che la medesima clausola era contenuta all’art. 14 delle condizioni generali di contratto per il servizio di consulenza in materia di investimenti nonché all’art. 21 del contratto di apertura di credito, concorrente, in caso di cliente consumatore, con il tribunale del circondario in cui il cliente aveva la residenza o il domicilio.
Il Tribunale, investito della vicenda, ha ritenuto fondata l’azione dato che l’opponente aveva prodotto i richiamati contratti in cui era stata convenuta la predetta clausola che indicava il Tribunale di Ancona come foro convenzionale esclusivo concorrente, a scelta della banca, con quello nella cui giurisdizione si trovava la filiale della Banca medesima presso la quale era in essere il rapporto nonché, in caso di cliente consumatore, con il Tribunale del circondario in cui il cliente aveva la residenza o il domicilio.
Tali clausole, a parere del Tribunale, erano valide ed efficaci atteso che erano state specificamente sottoscritte dalla società opposta ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.p.c..
Inoltre, nella fattispecie, tenuto conto che l’opposta era una persona giuridica che aveva intrattenuto con l’operatore commerciale opponente rapporti commerciali non estranei alla propria attività professionale, non poteva essere considerata consumatore con conseguente inapplicabilità del foro del luogo di residenza o di domicilio di quest’ultimo.
In ragione di quanto chiarito, dunque, è stata dichiarata l’incompetenza per territorio dell’intestata sezione in favore del Tribunale di Ancona, non avendo la banca opponente esercitato la facoltà di scelta in favore dell’ulteriore foro esclusivo convenzionalmente concorrente con quest’ultimo.
Al riconoscimento dell’incompetenza dell’intestata sezione, è conseguita la caducazione del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso da un giudice incompetente. Spese compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A D.I.: L’OPPONENTE NON PUÒ LIMITARSI A MUOVERE CENSURE GENERICHE E NON CONTESTUALIZZATE
IN PRESENZA DI SIFFATTE CONTESTAZIONI, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta | 09.09.2020 | n.686
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
IL DEBITORE DOVRÀ PROVARE IL FATTO ESTINTIVO DEL CREDITO PER CONTRASTARE LA VALIDA FONTE DELLA PRETESA CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 08.07.2022 | n.594
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: IL CREDITORE PUÒ PRECISARE LA PRETESA IN RELAZIONE A PETITUM E CAUSA PETENDI
PER L’AMMISSIBILITÀ È SUFFICIENTE CHE LA DOMANDA RESTI CONNESSA ALLA VICENDA SOSTANZIALE DEDOTTA IN GIUDIZIO
Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Rubino | 26.07.2022 | n.23273
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