La procedura di mediazione in forza di quanto previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, costituisce condizione di procedibilità in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ed è onere dell’opponente dare impulso alla stessa.
Non può dirsi assolta la condizione di procedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo qualora la parte opponente che non abbia dato impulso alla procedura, pur ritualmente invitata al procedimento di mediazione, non vi abbia partecipato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Civitavecchia, dott. Fausto Cerasoli, con sentenza n.670 del 20.07.2017.
Nel caso considerato, un correntista proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Civitavecchia a favore della Banca, la quale a sua volta, si costituiva contestando le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo il rigetto dell’opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice adito con ordinanza concedeva la provvisoria esecutorietà del provvedimento monitorio e assegnava all’opponente il termine di 40 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione obbligatoria, ma la detta procedura, contrariamente a quanto disposto, veniva promossa dalla Banca e l’opponente non partecipava all’incontro preliminare.
Alla luce di tali fatti, il Tribunale riteneva, in forza di quanto previsto dal D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28, non avverata la condizione di procedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che l’opponente non solo non aveva personalmente dato impulso alla mediazione, ma pur ritualmente invitato al procedimento, non vi aveva partecipato.
Dichiarava, pertanto, improcedibile l’opposizione con conseguente condanna del debitore opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A D.I GRAVA SUL DEBITORE-OPPONENTE
IL MANCATO ESPERIMENTO DELLA MEDIAZIONE DETERMINA L’IMPROCEDIBILITÀ DELLA SOLA OPPOSIZIONE
Sentenza | Tribunale di Benevento, Dott.ssa Floriana Consolante | 15.03.2017 | n.465
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: IN TEMA DI OPPOSIZIONE A D.I. L’ONERE VERTE SULL’OPPONENTE
L’AVVIO TEMPESTIVO DEL PROCEDIMENTO DA PARTE DEL CREDITORE NON “SALVA” IL DEBITORE CHE NON VI PARTECIPI PERSONALMENTE
Sentenza | Tribunale di Caltanissetta, Dott. Giuseppe Andrea Antonio Gilotta | 30.08.2016 | n.418
MEDIAZIONE: IL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO È PERENTORIO
IL MANCATO RISPETTO COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA CON CONDANNA ALLE SPESE
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Ignazio Tamponi | 08.02.2017 | n.445
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