Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione dell’onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto.
È pertanto la società creditrice, intimante, a dover fornire la prova del credito, dovendosi, altresì ribadire che se la fattura (regolarmente registrata nella contabilità dell’emittente) è titolo idoneo per avere il decreto monitorio, nel giudizio di opposizione non è sufficiente, dovendosi fornire prova del credito con gli ordinari mezzi istruttori.
Resta peraltro fermo che l’art. 116 c.p.c. impone al giudice un “prudente” apprezzamento delle prove, e dunque una valutazione logica e corretta degli elementi istruttori, determinante un giudizio di fatto, valutabile dal giudice dell’appello.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Appello di Napoli, Pres. Ceccarelli – Rel. Celentano, con la sentenza n. 156 del 17 gennaio 2024, con la quale è stato accolto l’appello proposto avverso il provvedimento di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo.
L’appellante società contestava la corretta valutazione del compendio probatorio documentale da parte del giudice di primo grado, alla luce della distribuzione dell’onere probatorio secondo il codice civile e considerata la necessità della valutazione degli elementi probatori secondo prudente apprezzamento.
In effetti, la Corte di Appello ha ritenuto non provato il credito fatto valere in via monitoria, in quanto l’opposta aveva allegato i DDT, associati alla fattura e tutti privi della sottoscrizione della mittente – cedente. Di conseguenza, essi non erano idonei a provare la partecipazione di quest’ultima alla operazione di trasporto e a dimostrarne la stipula del negozio, anche se non in forma scritta. Tali documenti, infatti, recavano solo la firma del conducente del mezzo di trasporto e, in un solo caso (su cinque), una firma del cessionario, ovvero il destinatario della merce, peraltro priva di timbro aziendale e poco leggibile.
Parimenti non lasciavano presumere la stipula del negozio di trasporto tra le parti del giudizio, le cd. “schede trasporto”, poiché esse non recavano alcuna sottoscrizione riferibile alla opponente.
Tali documenti non risultavano idonei a provare il credito, in quanto non fornivano la prova della stipula del contratto di trasporto né della effettiva esecuzione della prestazione.
Pertanto, secondo la Corte di Appello il ragionamento del primo giudice era da ritenersi viziato nella parte in cui incentrava la motivazione sulla circostanza che il contratto di trasporto fosse un contratto a forma libera, in quanto tale dato non escludeva che dovesse comunque essere provato, sebbene non necessariamente con l’allegazione di un documento negoziale.
Concludendo, la documentazione allegata non appariva idonea a sorreggere nel giudizio di opposizione la prova dell’esistenza del credito, fornita dal creditore a ciò tenuto secondo le norme generali ex art. 2697 c.c.
Per questi motivi, l’opposizione è stata accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
IL DEBITORE DOVRÀ PROVARE IL FATTO ESTINTIVO DEL CREDITO PER CONTRASTARE LA VALIDA FONTE DELLA PRETESA CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 08.07.2022 | n.594
OPPOSIZIONE A D.I.: L’OPPONENTE NON PUÒ LIMITARSI A MUOVERE CENSURE GENERICHE E NON CONTESTUALIZZATE
IN PRESENZA DI SIFFATTE CONTESTAZIONI, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta | 09.09.2020 | n.686
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: CHI IMPUGNA È TENUTO A FORNIRE LA PROVA DELL’ILLEGITTIMA RICHIESTA ECONOMICA
IN MANCANZA, LA CONTESTAZIONE È GENERICA, SFORNITA DI PROVA E QUINDI INFONDATA
Sentenza | Tribunale di Biella, Giudice Maria Donata Garambone | 21.02.2023 | n.52
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