ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il correntista deve specificare esattamente i singoli tassi di interessi contestati con riferimento ai periodi determinati, non potendo sopperire a tale lacuna la semplice produzione di una relazione tecnica con revisione conteggi.
L’estratto conto ex art. 50 TUB costituisce prova scritta ai sensi degli artt. 2709 segg. cod. civ. e 634 c.p.c., essendo un estratto analitico di tutti i movimenti del conto corrente e delle singole partite contabili giustificative della pretesa creditoria.
La produzione di una relazione tecnica non può sopperire alla mancata produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto su cui si assume essere stata redatta in quanto, in assenza di specificazione dei singoli tassi di interesse contestati, non è possibile accertarne la contrarietà o meno a norme di legge.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Torino, Dott.ssa Giovanna Dominici, con ordinanza 26.05.2016, resa in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Nella fattispecie considerata, due correntisti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca, deducendo la nullità della clausola relativa all’applicazione di interessi usurari su tre conti correnti accesi presso l’Istituto di credito, di cui uno ancora in corso.
Il Tribunale evidenziava, innanzitutto, che l’estratto conto ex art. 50 TUB costituisce prova del credito ingiunto anche in ragione dell’assenza di contestazione nell’an, non risultando mai essere stati contestati gli estratti conto regolarmente trasmessi dalla Banca nel corso del rapporto.
In secondo luogo, osservava che la doglianza relativa al non corretto conteggio degli interessi richiesti in misura asseritamente superiore al tasso soglia era generica ed indeterminata.
Infine, rilevava che la mancata produzione dei contratti (e dei relativi estratti conto) azionati in via riconvenzionale dagli opponenti e la sola produzione di una perizia asseritamente redatta sulla base degli stessi rendevano indimostrati i presunti addebiti illegittimi eseguiti dalla Banca, in quanto non fondati su documenti contabili.
Sulla base di tali premesse, il Tribunale adito riteneva non ricorressero i giusti motivi per concedere la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 649 c.p.c., e concedeva alle parti i richiesti termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c..
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ONERE DELLA PARTE INDICARE I SINGOLI PERIODI TEMPORALI
INAMMISSIBILE IL RICORSO A CTU TECNICO CONTABILE PER SUPPLIRE A CARENZE PROBATORIE DELL’ISTANTE
Sentenza Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno 21-03-2016
RIPETIZIONE INDEBITO: ASSERZIONI VAGHE E GENERICHE, CTU INAMMISSIBILE
LE CARENZE DI PARTE ATTRICE NON SONO SUPERATE DAL RIFERIMENTO AI DOCUMENTI
Sentenza Tribunale di Lagonegro, Dott. Giovanni Pipola 01-02-2016 n. 53
INDEBITO: IL CLIENTE DEVE PRODURRE CONTRATTO ED ESTRATTI CONTO INTEGRALI
IN MANCANZA LA DOMANDA VA RIGETTATA IN QUANTO NON PROVATA
Sentenza Tribunale di Trapani, dott.ssa Fiammetta Lo Bianco 22-10-2015 n.1009
RIPETIZIONE INDEBITO: IL CORRENTISTA DEVE PRODURRE ESTRATTI CONTO ANALITICI RELATIVI ALL’INTERO RAPPORTO
STOP AD ILLEGITTIME ED APPROSSIMATIVE RICOSTRUZIONI CONTABILI IN SEDE DI CTU
Sentenza Corte d’Appello di Milano, Pres. Mesiano – Rel. D’Anella 07-10-2015 n.4548
Testo del provvedimento
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