Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opponente di ripetizione delle somme versate, in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Valitutti – Rel. Russo, con l’ordinanza n. 33174 del 29 novembre 2023.
La ricorrente esponeva che la casa di cura resistente avesse ottenuto decreto ingiuntivo di pagamento per Euro 1.742.705 nei confronti dell’Assessorato per prestazioni chemioterapiche effettuate in regime di day hospital, rese nel corso dell’anno 2004; il decreto era stato opposto dall’Assessorato deducendo che il credito vantato non era certo nè liquido nè esigibile in ragione dei rilievi già effettuati nel settembre 2005 dalla Asl di Palermo.
Nel corso del giudizio, in data 18 novembre 2005, la ASL di Palermo comunicava all’Assessorato che l’importo da corrispondere alla casa di cura era pari a 1.563.508,56, somma che era pagata dall’Assessorato.
La Casa di Cura, atteso che era stata pagata la sorte capitale e non gli interessi, sulla base della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, notificava all’Assessorato un precetto per il pagamento di interessi moratori per Euro 118.069,00, pagati dopo il precetto e di cui, in sede di precisazione conclusioni, l’Assessorato chiedeva la restituzione; per il resto, chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alla sorte capitale pagata in corso di giudizio.
Il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, dando atto della cessazione della materia del contendere per l’importo di Euro 1.563.508 e rigettava la richiesta di corresponsione dell’ulteriore importo di Euro 179.000 (la differenza tra la somma portata nel decreto opposto e la somma pagata spontaneamente dall’Assessorato) dichiarando inammissibili le domande che l’Assessorato aveva avanzato in memoria di replica (restituzione interessi).
L’Assessorato interponeva appello, chiedendo alla Corte di dichiarare la non debenza delle somme versate a titolo di interessi in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e precettate, con condanna alla loro restituzione, poichè detti interessi non erano dovuti e meno che mai nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231 del 2002.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, affermava che erano dovuti gli interessi già liquidati nella fase monitoria limitatamente alla sorte capitale di Euro 1.563.508 e le spese, delle quali però la Casa di cura doveva restituire all’Assessorato la somma di Euro 936,00, perchè le spese erano state riliquidate in misura minore che nel decreto opposto.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’Assessorato, difeso dalla Avvocatura di Stato, affidandosi a quattro motivi.
Con il primo di essi, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 648 c.p.c., degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2033 c.c.., deducendo di avere tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo e contestato in toto la debenza delle somme in esso portate, comprensive quindi degli interessi e di avere meglio precisato le domanda nelle conclusioni; pertanto il decreto ingiuntivo opposto doveva essere revocato anche in relazione agli accessori del credito. Deduceva, inoltre, che la sentenza impugnata fosse erronea nella parte in cui riteneva che l’Assessorato non avesse contestato gli interessi. Osservava, infine, che come da costante insegnamento della Suprema Corte, “quando la parte opponente nel corso del giudizio corrisponda quanto dovuto, il successivo accoglimento determina l’insorgenza dell’obbligo delle restituzioni non essendo questa una domanda nuova.”
Gli Ermellini, investiti della causa, hanno evidenziato, in un passaggio motivazionale saliente, che “La domanda di restituzione dell’importo relativo agli interessi è, invero, implicita nella richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, e peraltro nel caso di specie era stata ribadita espressamente nella precisazione delle conclusioni dell’Assessorato opponente, ed infine nella memoria di replica, nella quale erano state aggiunte considerazioni sulla non spettanza di tali interessi, nella misura di cui al D.Lgs. n. 231 del 2002”.
Inoltre, la Suprema Corte ha osservato che nella contestazione che il credito sia certo, liquido ed esigibile rientrava anche la contestazione della debenza degli interessi, non producendo il credito illiquido e non esigibile interessi (Cass. n. 118 del 04/01/2023).
Ne è conseguita, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione per un nuovo esame e per la decisione sulle spese in esse comprese quelle del giudizio di legittimità.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A D.I.: L’OPPONENTE NON PUÒ LIMITARSI A MUOVERE CENSURE GENERICHE E NON CONTESTUALIZZATE
IN PRESENZA DI SIFFATTE CONTESTAZIONI, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta | 09.09.2020 | n.686
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: IL CREDITORE PUÒ PRECISARE LA PRETESA IN RELAZIONE A PETITUM E CAUSA PETENDI
PER L’AMMISSIBILITÀ È SUFFICIENTE CHE LA DOMANDA RESTI CONNESSA ALLA VICENDA SOSTANZIALE DEDOTTA IN GIUDIZIO
Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Rubino | 26.07.2022 | n.23273
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno