Nota di commento a cura dell’ Avv. Carmen Augello del Foro di Agrigento
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all’accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo sicché –sotto il profilo probatorio –sulla parte opposta incombe l’onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della pretesa, non diversamente da quanto accade nell’ordinario giudizio di cognizione.
Con riferimento ai rilievi in ordine agli interessi ultralegali e alle indebite commissioni applicate, l’opponente non può limitarsi a muovere censure generiche e non contestualizzate nel corso del rapporto, non segnalando i trimestri nei quali si sarebbe registrato il superamento dei tassi, né i tassi soglia in quanto la circostanza che in tale sede parte opposta assume la veste di attore sostanziale non consente all’opponente di sottrarsi agli oneri di allegazione che governano il processo civile.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta con la sentenza n. 686 del 9 settembre 2020.
IL CASO
Con atto di citazione formulato in opposizione a decreto ingiuntivo un cliente ha convenuto in giudizio la banca opposta, eccependo una presunta nullità per carenza di prova scritta del credito azionato.
La banca, nel resistere all’opposizione promossa, ha dimostrato che il decreto ingiuntivo è stato emesso in conformità agli artt.633 e segg. c.p.c. e sulla base di una compiuta allegazione della documentazione necessaria a comprovare il credito vantato in quanto aveva prodotto, ex art.50 TUB, non solo gli estratti conto certificati conformi alle scritture contabili dal dirigente preposto, ma, vieppiù, aveva allegato al ricorso per decreto ingiuntivo gli estratti del rapporto di conto corrente.
LA MOTIVAZIONE
Il giudice ha accolto le tesi difensive della banca opposta statuendo che in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, il saldaconto – ossia la dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice, accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un’attestazione di veridicità e liquidità del credito – riveste efficacia probatoria nel procedimento per decreto ingiuntivo mentre l’estratto conto, funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo eventuale giudizio contenzioso instaurato dal debitore.
In ragione di tali rilievi, il Tribunale ha respinto l’opposizione con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
Sentenza | Corte di Cassazione, sez. II civ., Pres. Manna – Rel. Oliva | 20.08.2019 | n.21512
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: LA DOMANDA VA RIGETTATA IN MANCANZA DI UNA SPECIFICA CONTESTAZIONE
LE RISULTANZE DELL’ESTRATTO DI CONTO A SOSTEGNO DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO HANNO EFFICACIA FINO A PROVA CONTRARIA
Sentenza | Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Dott.ssa Luigia Franzese | 23.01.2017 | n.213
OPPOSIZIONE A DI: VA CONCESSA LA PROVVISORIA ESECUZIONE IN PRESENZA ESTRATTI E CONTRATTI
TALE DOCUMENTAZIONE FORNISCE PROVA PIENA DEL CREDITO CHE NON PUÒ ESSERE SUPERATA CON CONTESTAZIONI GENERICHE ED ASTRATTE
Ordinanza | Tribunale di Roma, Giudice Clelia Buonocore | 11.05.2018 |
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