Testo massima
Qual è l’importo del contributo unificato da versare in caso di opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale?
È intervenuto a fornire gli opportuni chiarimenti, a seguito dei quesiti formulati da diversi Uffici Giudiziari, il Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con circolare del 10.11.2015.
Preliminarmente, è stato operato un rinvio al disposto dell’art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002, per effetto del quale “il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I c.p.c., ivi compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo“, ed al successivo art. 14, a cui si ricava che la parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta al pagamento del contributo unificato (comma 1); che il valore dei processi deve risultare da apposita dichiarazione della parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo (comma 2); che quando una parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale, o formula chiamata in causa cui consegue un aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione ed a procedere al contestuale pagamento integrativo (comma 3).
Nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, laddove parte opponente non si limiti a chiedere la revoca del provvedimento monitorio, proponendo domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della controparte al pagamento di una somma di denaro, dovrà trovare applicazione il predetto art. 14, comma 3.
Ne deriva che l’opponente che formuli contestuale domanda riconvenzionale sarà tenuto al pagamento di un contributo unificato:
1) corrispondente a quello dovuto per la proposizione del giudizio di opposizione nella misura ridotta risultante ex art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002, nel caso in cui la proposizione della domanda riconvenzionale non abbia comportato un aumento del valore della causa rilevante ai fini della determinazione del contributo unificato;
2) corrispondente a quello dovuto per la proposizione della domanda riconvenzionale, nel caso in cui la proposizione di questa abbia comportato tale aumento di valore. In questo caso, il pagamento del conributo unificato è da imputarsi in parte alla proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, in parte alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Al fine di determinare il valore della causa rilevante per la quantificazione del contributo unificato, “deve farsi riferimento a quello maggiore tra l’importo liquidato in sede monitoria e quello richiesto in via riconvenzionale nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza alcuna possibilità di sommare tra di loro i due valori“.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno