Quando il credito trae origine da un contratto di mutuo, la Banca opposta non ha alcun onere di produrre l’estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all’onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
È onere del debitore fornire la prova del fatto estintivo del diritto azionato, ovvero dell’avvenuto adempimento, potendo il creditore, sia che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, dare la sola prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi ad allegare l’inadempimento della controparte”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ivrea, Giudice Andrea Ghio, con la sentenza n. 868 del 13 settembre 2023.
Nel caso di specie, parte debitrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo notificatole dalla società cessionaria dei crediti della banca, con la quale aveva concluso un contratto di mutuo, deducendo la mancata prova della titolarità del credito per cui la società richiedeva tutela monitoria, non essendo stato prodotto il contratto di cessione e non essendo a tal fine sufficiente l’avviso di cessione dei crediti oggetto di cartolarizzazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Aggiungeva, inoltre, che il documento prodotto dall’opposta non era un estratto conto certificato, bensì estratto di saldaconto certificato che non presentava i requisiti richiesti dall’art. 50 t.u.b. e, dunque, inidoneo a fondare l’ingiunzione di pagamento e, a maggior ragione, a fornire la prova del credito nel giudizio di opposizione.
Il Tribunale, investito della questione, ha affermato che, trattandosi di un contratto di mutuo, la cui natura giuridica era rimasta incontestata da parte opponente, la Banca opposta non aveva alcun onere di produrre l’estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, essendo sufficienti, per assolvere all’onere probatorio su di essa gravante, la produzione del contratto di finanziamento con il relativo piano di ammortamento.
Di contro, non avendo la debitrice allegato (né provato) l’adempimento del contratto di mutuo oggetto di causa né i fatti estintivi dell’obbligazione assunta, ricadendo il relativo onere probatorio sulla medesima, l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo è stata rigettata, con conferma integrale dell’atto e della sua esecutorietà. Spese compensate.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA
IL DEBITORE DOVRÀ PROVARE IL FATTO ESTINTIVO DEL CREDITO PER CONTRASTARE LA VALIDA FONTE DELLA PRETESA CREDITORIA
Sentenza | Tribunale di Trapani, Giudice Monica Stocco | 08.07.2022 | n.594
OPPOSIZIONE A D.I.: L’OPPONENTE NON PUÒ LIMITARSI A MUOVERE CENSURE GENERICHE E NON CONTESTUALIZZATE
IN PRESENZA DI SIFFATTE CONTESTAZIONI, LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Maria Margiotta | 09.09.2020 | n.686
OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO: IL CREDITORE PUÒ PRECISARE LA PRETESA IN RELAZIONE A PETITUM E CAUSA PETENDI
PER L’AMMISSIBILITÀ È SUFFICIENTE CHE LA DOMANDA RESTI CONNESSA ALLA VICENDA SOSTANZIALE DEDOTTA IN GIUDIZIO
Corte di Cassazione, Pres. Sestini – Rel. Rubino | 26.07.2022 | n.23273
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