Testo massima
Nel procedimento di
opposizione a decreto ingiuntivo, la facoltà di ridurre il termine a
comparire prevista dall’art. 645, comma 2, cpc nel testo vigente
prima delle modifiche apportate dall’art. 1 della Legge 29 dicembre
2011, n. 218 è consentita anche nella fase di appello.
Nel caso pertanto in cui
l’opponente abbia optato per una riduzione dei termini di
comparizione, questi si dovrà costituire in giudizio nel rispetto
dei termini di costituzione ridotti della metà dal momento che, in
caso contrario, scatta la declaratoria di improcedibilità
dell’appello.
Sono questi i principi
sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione seconda, nella
sentenza n. 26252 del 22 novembre 2013 che fornisce interessanti
spunti di riflessione in merito all’applicabilità – in grado di
appello della facoltà di ridurre i termini di comparazione ai
sensi dell’art. 615, comma 2, cpc.
La vicenda trae origine
dall’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace
di Acireale con il quale era stato ingiunto a controparte il
pagamento di una somma di denaro pari ad 1/4 dell’importo dovuto a
titolo di imposta di registro ed ipotecaria per la registrazione di
una precedente sentenza di divisione ereditaria intercorso tra le
parti.
Il Giudice di Pace
respingeva però l’opposizione ritenendo fondata la richiesta di
rimborso, cosicché l’opponente impugnava detta sentenza avanti al
Tribunale di Catania Sez. distaccata di Acireale.
Nel costituirsi in
giudizio l’opposta non si limitava a contestare nel merito la
fondatezza dei motivi di gravame proposti contro la sentenza del
giudice di primo grado, ma eccepiva, in via preliminare,
l’improcedibilità dell’appello radicato dall’opponente in ragione
della tardiva costituzione in giudizio dell’appellante.
Nel respingere i motivi
di appello proposti dall’opponente e nel confermare la pronuncia
oggetto di impugnazione, il Tribunale di Catania Sez. distaccata
di Acireale sosteneva a latere che l’eccezione d’improcedibilità
sollevata dall’opposta doveva tuttavia ritenersi priva di fondamento,
in quanto la riduzione dei termini di comparizione previsti dall’art.
645, comma 2, cpc – nella testo vigente prima delle modifiche
apportate dall’art. 1 della Legge 29 dicembre 2011, n. 218 non
poteva trovare applicazione nell’ambito del giudizio di appello.
Contro la sentenza del
Tribunale di Catania proponeva ricorso per Cassazione l’opponente a
cui resisteva con controricorso anche in via incidentale l’opposta,
la quale ribadiva preliminarmente l’eccezione di improcedibilità
dell’appello per costituzione tardiva dell’appellante ai sensi del
riferito art. 645, comma 2, cpc.
Prima delle modifiche
introdotte dall’art. 1 della Legge 29 dicembre 2011, n. 218, l’art.
645, comma 2, cpc prevedeva infatti che in seguito all’opposizione il
giudizio si doveva svolgere secondo le norme previste per il
procedimento ordinario davanti al giudice adito, ma i termini di
comparizione dovevano ritenersi ridotti della metà.
Facendo leva su quanto
previsto dall’art. 645, comma 2, cpc ante riforma l’opposta
eccepiva che l’opponente si era avvalso del termine di comparizione
ridotto alla metà nel promuovere il giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo.
Secondo quanto contestato
dall’opposta, la scelta di optare per il termine di comparizione
dimezzato doveva necessariamente determinare una correlativa
riduzione del termine da 10 a 5 giorni dei termini di costituzione in
giudizio dell’opponente.
Regola che l’opposta
riteneva applicabile anche in grado di appello proprio in forza di
quanto previsto dall’art. 645, comma 2, cpc, poiché detta
disposizione era riferibile all’intero giudizio di opposizione e
quindi non solo al primo grado.
La Suprema Corte di
Cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione ribadendo innanzitutto il
costante orientamento in forza del quale è fatto obbligo
all’opponente di costituirsi in giudizio, osservando un termine
ridotto ex art. 165 cpc (5 giorni in caso di abbreviazione dei
termini) qualora si sia avvalso della facoltà di riduzione del
termine a comparire.
Si tratta di un principio
che, se non osservato in grado di appello, comporterebbe
l’improcedibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 348 cpc.
Per quanto riguarda il
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte di
Cassazione ha inoltre rilevato che la riduzione del termine a
comparire prevista dall’art. 645, comma 2, cpc ante riforma
così come assegnato dall’opponente in quanto avente carattere
comunque facoltativo – comporta l’automatica riduzione alla metà dei
termini di comparizione dell’opposto e dei termini di costituzione
dell’opponente, poiché tale automatismo deriva dalla mera
proposizione dell’opposizione con salvezza per l’opposto,
costituitosi nei termini ridotti, di poter richiedere l’anticipazione
della prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 163 bis, comma
3, cpc. (Cass. civ. Sez. Unite, 9 settembre 2010, n. 19246; Cass.
civ., Sex. II, 16 febbraio 2012, n. 2242).
Alla luce dei principi
giurisprudenziali sopra richiamati, i giudici di legittimità hanno
evidenziato che la riduzione dei termini a comparire prevista
dall’art. 645, comma 2, cpc per il procedimento di opposizione deve
ritenersi applicabile anche in grado di appello, stante
la necessità di salvaguardare l’esigenza di celerità del
procedimento monitorio.
L’opponente ha infatti la
possibilità di ridurre i termini di comparizione senza alcuna
preclusione non solo nel caso in cui abbia fatto uso dei termini
ordinari nel corso del giudizio di primo grado, ma anche laddove non
abbia fatto espresso richiamo al disposto ex art. 645, comma 2, cpc.
La Suprema Corte di
Cassazione ritiene pertanto che l’esigenza di rapidità insita nella
riduzione dei termini di comparizione testualmente prevista dal
disposto ex art. 615, comma 2, cpc si coglie indubbiamente nel
procedimento di primo grado in ragione delle caratteristiche
particolari del provvedimento monitorio.
Ciò nondimeno i giudici
di legittimità sostengono che non vi siano ragioni ostative al fatto
che la riduzione dei termini di comparizione ex art. 615, comma 2,
cpc possa trovare applicazione anche nel procedimento di appello in
forza della chiarezza del dato testuale della disposizione che non
può essere interpretata al di fuori del contesto normativo in cui è
collocata.
Si tratta di principi che
trovano peraltro conferma anche dal disposto ex art. 347 cpc, in
forza del quale la costituzione in appello deve avvenire secondo le
forme ed i termini previsti per i procedimenti davanti al Tribunale,
donde i giudice di legittimità hanno in definitiva affermato
che dovrebbe ritenersi arbitrario limitare l’alea di applicabilità
del disposto ex art. 615, comma 2, cpc al solo giudizio di primo
grado.
La Suprema Corte di
Cassazione ha dunque cassato senza rinvio la sentenza impugnata,
dichiarando l’improcedibilità dell’appello.
Testo del provvedimento
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