ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le contestazioni generiche dell’opponente, di fronte all’assolvimento dell’onere della prova di parte opposta, sono insufficienti a fondare l’opposizione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Pisciotta, con la sentenza n. 4082 del 31.03.2016.
Nella fattispecie in esame, una società correntista proponeva opposizione a decreto ingiuntivo concesso alla Banca, lamentando l’inesistenza di un valido contratto di apertura di credito e l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di tassi usurari e di commissioni di massimo scoperto.
Si costituiva l’Istituto di credito convenuto chiedendo il rigetto dell’opposizione siccome infondata sia in fatto che in diritto.
Il Tribunale adito ha confermato il decreto ingiuntivo opposto, concedendo la provvisoria esecuzione in corso di causa, a causa della genericità delle contestazioni sollevate dalla società opponente.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l’opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un’inversione dell’onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l’onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l’attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell’avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall’onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n. 5192/98).
Ebbene, nel caso di specie, la Banca creditrice aveva assolto l’onus probandi mediante la produzione dei contratti di conto corrente bancario, di conto corrente anticipi e di finanziamento chirografario, dimostrando la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
Per contro, la società correntista si era limitata a sollevare contestazioni puramente generiche eccependo nullità contrattuali prive di fondamento giuridico.
In merito alla quantificazione degli interessi operata dalla Banca e contestata dalla correntista, il Giudice ha, altresì, rilevato che non era stato fornito un valido elemento indiziario circa il preteso sforamento del limite del tasso di usura previsto dalla legge, mentre la capitalizzazione trimestrale degli interessi risultava conforme a quanto stabilito dalla delibera CICR del 2000.
Pertanto, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, condannando la società debitrice al pagamento delle spese di lite.
Testo del provvedimento
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