ISSN 2385-1376
Testo massima
La sopravvenuta emanazione di una misura di prevenzione patrimoniale ex D.Lgs. 159/2011 nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, comporta il rigetto della richiesta di esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione ex art.648 cpc nonché grave motivo per la sospensione dell’esecuzione provvisoria di cui all’art.649 cpc. L’emanazione della detta misura non è causa di interruzione del giudizio.
Così il Tribunale di Firenze, in persona del giudice, dott. Ludovico delle Vergini si è pronunciato con ordinanza del 12.12.2013 nell’ambito di una opposizione a decreto ingiuntivo e sopravvenuta sottoposizione di uno degli opponenti a misura di prevenzione patrimoniale ex D.Lgs. 159/2011
L’adito giudicante, con una chiara, precisa e lineare rappresentazione delle norme che disciplinano le misure patrimoniali preventive di cui al D.LGS 159/2011, spiega, come la sottoposizione del debitore principale e del suo fideiussore alle dette misure di prevenzione patrimoniali comporta ex art.55 il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive le quali, per quanto disciplinato dalla norma, possono essere riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca.
L’applicazione del detto articolo determina poi l’applicazione dell’art.57 (Elenco dei crediti. Fissazione dell’udienza di verifica dei crediti) il quale, sebbene presenta una notevole affinità con la norma di cui all’art.92 LF, purtuttavia, in assenza di una espressa previsione normativa come quella dell’art.43 LF non è causa di interruzione del giudizio.
L’adito Giudicante precisa inoltre come nei rapporti con le procedura concorsuali si applicano le disposizione degli artt.63 e 64 del Codice antimafia le quali, attesa la potenziale irreversibilità delle misure di prevenzione rende le stesse impermeabili al fallimento, ed invero il comma 4 dell’art.63 prevede che: “Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare” e il primo comma dell’art. 64 stabilisce che: “Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell’articolo 42 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all’amministratore giudiziario“.
In conclusione il Giudice, pronunciandosi sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione da un lato ha sospeso la provvisoria esecuzione nei confronti del debitore principale e del fideiussore solidale dell’opposto decreto ingiuntivo, dall’altro ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione nei confronti del coobbligato fideiussore.
Testo del provvedimento
IL GIUDICE ISTRUTTORE
sciogliendo la riserva che precede (ud. 27.11.2013) nella causa di cui al n.r.g. XXX/2013;
atteso che anche in sede di richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione il giudice dell’opposizione è tenuto a procedere ad esame della fondatezza dell’opposizione nei medesimi termini di cui all’art. 648 c.p.c., al fine di evitare di sospendere dapprima la provvisoria esecuzione e di doverla poi riconcedere, con pregiudizio sia delle esigenze di celerità del rito monitorio sia della certezza delle situazioni giuridiche;
ritenuto che ad integrare i gravi motivi ex art. 649 c.p.c. è sufficiente una valutazione di probabile fondatezza delle ragioni di opposizione, senza che sia necessario al contempo verificare se il creditore possa, all’esito della lite, far fronte ad eventuali obblighi di natura restitutoria; né al medesimo fine è necessario far discendere diverse conclusioni in ragione dell’ammontare dell’importo che appare dovuto o non dovuto o comunque delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
atteso che la debitrice principale ed il fideiussore coobbligato solidale TIZIO sono stati sottoposti, successivamente alla notifica dell’opposto decreto ingiuntivo, a misura di prevenzione patrimoniale ex D.Lgs. 159/2011;
atteso che detta sottoposizione comporta l’applicazione della disciplina di cui all’art. 55 D.Lgs. cit.;
atteso che ciò comporta altresì l’applicazione della disciplina di cui agli artt. 57 e ss. D.Lgs. 159/2011, che presenta notevole affinità con la disciplina di cui agli artt. 92 e ss. L.Fall.;
atteso che da detta affinità, nonostante spunti normativi che sembrerebbero propendere in senso contrario (vd. art. 55, comma 2, D.Lgs. 159/2011), non può farsi derivare vero e proprio provvedimento di interruzione del giudizio, mancando nel corpo di cui al citato D.Lgs. un’espressa disposizione come quella di cui all’art. 43, comma 3, L.Fall.;
atteso tuttavia che la disciplina di cui alle misure di prevenzione patrimoniale ex D.Lgs. 159/2011 in ragione della potenziale irreversibilità dei loro effetti avvicina le stesse più al fallimento che al concordato preventivo (in relazione al quale ultimo istituto è opinione di questo Giudice, già aliunde espressa, che il disposto di cui all’art. 168 L.Fall. non impedisca l’adozione di provvedimenti ex artt. 648 o 649 c.p.c., in sintesi in quanto la eventuale mancata omologazione del concordato preventivo non comporta ormai più l’automatica dichiarazione di fallimento);
atteso che la sudddetta riscontrata potenziale irreversibilità trova conferma nel disposto di cui agli artt. 63, comma 4, e 64, comma 1, D.Lgs. 159/2011, che rendono le misure di prevenzione patrimoniali impermeabili allo stesso fallimento;
atteso che pertanto, essendo i provvedimenti ex artt. 648 o 649 c.p.c. univocamente finalizzati all’inizio di azione esecutiva (o alla conferma di azione esecutiva), la sopravvenuta emanazione di misura di prevenzione patrimoniale comporta il rigetto della richiesta prevista dalla prima norma e grave motivo per la sospensione prevista dalla seconda (per un precedente in materia di rapporti tra decreto ingiuntivo e misura di prevenzione patrimoniale vd. Trib. Trapani, 19.10.2012, in www.dirittoitaliano.com/giurisprudenza/provvedimento_pdf.php?507 www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/8477.pdf) atteso che ricorrono quindi gravi motivi per sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo nei confronti di ALFA dei Fratelli B. e nei confronti di TIZIO;
atteso, invece, che il giudizio deve ritenersi procedibile nei confronti di CAIO e che al riguardo l’opposizione non risulta fondata su prova scritta, posto che il capitale ingiunto risulta determinato in ragione delle pattuizioni contenute nella clausola 15 delle condizioni generali di contratto ed appare compatibile con la natura finanziaria della dissolta operazione, che gli interessi non appaiono superiori a quelli massimi stabiliti dalla L. 108/1996 e provvedimenti amministrativi di attuazione tempo per tempo vigenti per la categoria di operazioni in questione e che non sono stati infine addotti specifici motivi circa la non congruità del prezzo di ricollocazione sul mercato dei beni oggetto del contratto di leasing, se si considera la tipologia dei beni e il tempo intercorso fra la data di stipulazione del contratto e la data di ricollocazione; che non ricorrono quindi gravi motivi per sospendere ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo nei confronti del coobbligato fideiussore CAIO;
vista la richiesta di termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.;
P.T.M.
A. sospende la provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo n. 1268/2013 nei confronti di ALFA dei Fratelli B. e nei confronti di TIZIO;
B. rigetta l’istanza di provvisoria esecuzione dell’opposto decreto ingiuntivo n. 1268/2013 nei confronti di CAIO;
C. concede alle parti
C1. termine sino al 15.5.2014 per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
C2. termine sino al 15.6.2014 per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
C3. termine sino al 15.7.2014 per le sole indicazioni di prova contraria;
D. si riserva quindi in ordine alle richieste istruttorie delle parti;
E. avvisa le parti che, in caso di mancato deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c, verrà comunque disposto rinvio ad udienza per verificare se le parti hanno interesse alla prosecuzione della lite e che detto rinvio dovrà intendersi disposto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 309 c.p.c.
Si comunichi.
Firenze, 10 dicembre 2013
IL GIUDICE ISTRUTTORE
Dr. Ludovico Delle Vergini
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