ISSN 2385-1376
Testo massima
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e “si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel giudizio di opposizione tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull’ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l’azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione.”
Così ha stabilito il Tribunale di Bari, nella persona del Dott. Francesco Agnino, che con la sentenza del 27 marzo 2014, è intervenuto sul tema della distribuzione dell’onere della prova nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il caso di specie ha ad oggetto l’ingiunzione di pagamento di crediti per la prestazione di opera professionale, da parte di due ingegneri che assumevano di aver ricevuto e svolto un incarico professionale in maniera collegiale. Proponevano, pertanto, opposizione al decreto ingiuntivo le società debitrici sulla base della doglianza per cui spettasse al creditore fornire sufficiente prova della fonte del credito.
Ebbene, il Tribunale di merito ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisca in giudizio per l’inadempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione. Pertanto, il Tribunale chiarisce che, nel caso di specie riguardante il credito di un professionista per l’espletamento di un incarico – come, peraltro, statuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Corte Cass. Sent. 27 gennaio 2010, n. 1741), il creditore ingiungente e, dunque, attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma, da parte del cliente convenuto per il pagamento del compenso. Sul debitore opponente e convenuto in senso sostanziale, invece, incombe l’onere di provare di aver esattamente adempiuto.
La natura del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la distribuzione dell’onere della prova sono, probabilmente, due delle questioni più dibattute dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al procedimento monitorio. Dalla corretta instaurazione del giudizio di opposizione e dall’adempimento dell’onere della prova dipende, Infatti, il destino del decreto ingiuntivo e, dunque, del titolo esecutivo essenziale ai fini del recupero del credito.
La fase dell’opposizione al decreto ingiuntivo, secondo la dottrina e la giurisprudenza dominanti, costituisce un giudizio ordinario di merito avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente. Pertanto, il Giudice, nel corso di tale giudizio, non deve limitarsi a stabilire se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. In altri termini, deve valutare l’an ed il quantum della pretesa creditoria.
Ne consegue che la struttura del giudizio è tale per cui non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e in senso sostanziale. Infatti, formalmente, l’opposizione è proposta dal debitore ingiunto che, dunque, è attore in senso formale, contro il creditore ingiungente, che è convenuto. Tuttavia, atteso che la pretesa, a seguito di sommario accertamento, risulta cristallizzata nel decreto ingiuntivo, il debitore opponente agisce al fine di contestarla e, dunque, è convenuto in senso sostanziale mentre il creditore ingiungente è attore. La distribuzione dell’onere della prova tiene conto di tale particolare struttura dell’opposizione.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, il Tribunale di Bari ha accolto l’opposizione, revocando i decreti ingiuntivi in oggetto e compensando le spese di giudizio.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 297/2014