Nel caso in cui il decreto ingiuntivo si fondi su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documenti, la mancata contestazione specifica di questi fatti da parte dell’opponente (convenuto in via sostanziale) comporta che i fatti che fondano la domanda monitoria devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c., con la conseguenza che, una volta ottenuto questo ineluttabile risultato probatorio, va escluso il potere di integrazione delle difese e delle prove ex art. 183 c.p.c..
Nel giudizio di opposizione è escluso il potere del giudice di disporre la rinnovazione della citazione dal momento che il potere di sanatoria fa salve le decadenze, ivi compresa, quindi, quella che segue alla mancata osservanza del termine di quaranta giorni per proporre utilmente l’opposizione a decreto ingiuntivo.
Se le difese svolte nell’opposizione sono generiche a tal punto da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento, si equipara tale forma di nullità processuale a quella contemplata dall’art. 163 n. 4, ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi).
Questi i principi espresso dal Tribunale di Taranto, Dott. Claudio Casarano con la sentenza n. 3431 del 09.12.2016.
Un debitore mutuante conveniva in giudizio una Banca mutuataria, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale in favore dell’istituto di credito, e fondato sul credito vantato dall’Istituto bancario in merito alla stipula di un contratto di mutuo.
In particolare, parte attrice fondava l’opposizione sul presupposto dell’erroneità del calcolo della sorte capitale e degli interessi adoperato dalla Banca creditrice, e allo scopo chiedeva CTU per l’accertamento dell’esatto ammontare del credito dovuto.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca, ed eccependo la nullità dell’opposizione – ex artt. 163 comma III nn. 3 e 4, e 164 comma IV c.p.c. – riteneva che dovesse configurarsi la nullità dell’intero atto di citazione, per la mancanza o, comunque, l’assoluta genericità e indeterminatezza dei fatti costitutivi dell’unica contestazione mossa dal debitore da cui doveva, altresì, conseguire la nullità dell’opposizione al decreto ingiuntivo per decorso dei termini
Nello specifico, la Banca, ricostruendo i presupposti fondanti il decreto ingiuntivo, asseriva, inoltre, che allo stesso debitore, era stata accordata, successivamente alla stipula del mutuo, una linea di fido, contratto a cui lo stesso si era reso ulteriormente inadempiente relativamente al rimborso delle somme utilizzate.
Il Giudice adito, quanto all’ammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha ritenuto che le difese svolte nell’opposizione sono a tal punto generiche da non permettere di individuare la ragione posta a suo fondamento, equiparando tale forma di nullità processuale a quella contemplata dall’art. 163 n. 4, ossia al caso della citazione, introduttiva di un giudizio a cognizione ordinaria, mancante delle ragioni di fatto e di diritto della domanda (causa petendi).
Il Tribunale, nel merito ha specificato che nel caso in cui il decreto ingiuntivo si fondi su fatti circostanziati, accompagnati per di più da documenti, la mancata contestazione specifica di questi fatti da parte dell’opponente (convenuto in via sostanziale) comporta che i fatti che fondano la domanda monitoria devono ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c., con la conseguenza che, una volta ottenuto questo ineluttabile risultato probatorio, va escluso il potere di integrazione delle difese e delle prove ex art. 183 c.p.c..
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale rigettava l’opposizione e condannava l’opponente al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: È INFONDATA IN CASO DI CONTESTAZIONI GENERICHE DELL’OPPONENTE
LE STESSE EQUIVALGONO A INSUFFICIENZA E/O MANCANZA DELLA PROVA
Sentenza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Stefania Pisciotta | 31.03.2016 | n.4082
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: LE CONTESTAZIONI DEVONO ESSERE SPECIFICHE E DETERMINATE
TALE LACUNA NON PUÒ ESSERE COLMATA CON L’ESPERIMENTO DI C.T.U., CHE AVREBBE NATURA MERAMENTE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 19.09.2016 | n.4499
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: GRAVA SUL CREDITORE L’ONERE DELLA PROVA A SOSTEGNO DELLA PROPRIA PRETESA
NELLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA VALE LA VESTE SOSTANZIALE DELLE PARTI
Sentenza | Tribunale di Bari, Dott. Francesco Agnino | 27.03.2014 |
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