ISSN 2385-1376
Testo massima
Testo delle massime
“L’efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica
approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con
condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi
mediante sottoscrizione di moduli o formulari. Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del
Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice
del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza
funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la
quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e
la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca
quest’ultimo”.
Sono questi i principi sanciti dal
Tribunale di Torino, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Edoardo Di Capua, nella interessante sentenza n. 4451 depositata il 2 luglio
2013 che ha esaminato la domanda
proposta dalla società Alfa S.p.A. nei confronti della società Beta s.r.l..
La società Alfa S.p.A. era stata,
infatti, destinataria di un decreto
ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Torino, con cui la Società Beta s.r.l.,
chiedeva il pagamento dell’importo pari ad . 5.563,80=, oltre interessi e
spese legali, a titolo di corrispettivo residuo per aver prestato la propria
attività a favore della società opponente, in virtù di un contratto stipulato
tra le parti in data 3.5.2007.
La società Alfa S.p.A. ha
eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di
Torino ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo sussistente la
competenza esclusiva del Tribunale di Milano e chiedendo, per l’effetto di
revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o inefficace.
Costituendosi in giudizio, la
società Beta s.r.l. ha chiesto, in via preliminare, la concessione della
provvisoria esecutorietà del decreto opposto e, nel merito, che il Giudice
accertasse e dichiarasse la nullità della clausola inserita nel contratto
stipulato tra le parti che prevedeva la
competenza esclusiva del Foro di Milano per tutte le controversie relative
all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico proposto con il predetto
contratto.
Ebbene, ha rilevato il Tribunale
di Torino che nell’art. 6) del contratto del 3.5.2007 le parti in causa avevano
espressamente pattuito la seguente clausola:
“Per ogni e qualsiasi controversia
relativa all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico qui proposto, sarà
elusivamente competente il Foro di
Milano”.
Appare, pertanto, evidente che
nel caso de quo LE PARTI AVEVANO ESPRESSAMENTE INDICATO IL FORO DI MILANO QUALE
“FORO
CONVENZIONALE“, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI AGLI ARTT. 28 E 29
C.P.C., PER ISCRITTO E CON CARATTERE DI ESCLUSIVITÀ.
La società Beta s.r.l., al
contrario, ha sostenuto che la clausola contenuta nel contratto del 3.5.2007
non era stata frutto di una trattativa ma, al contrario, era stata inserita in
un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di
specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, ai
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c..
Ha ritenuto invece il Dott. Di
Capua, nel provvedimento in esame, che “l‘efficacia
della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per
iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali
predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione
di moduli o formulari”, così seguendo l’orientamento della Suprema Corte
nella sentenza n. 8407 del 24.9.1996.
In particolare ha osservato il
Giudice che il contratto del 3.5.2007 non può qualificarsi come modulo o
formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati
rapporti contrattuali , essendo il risultato di precedenti incontri e colloqui
intervenuti tra le parti.
Il Tribunale ha, inoltre, affrontato
lo spinoso problema di quale forma terminativa debba avere il provvedimento del
giudice, ORDINANZA o SENTENZA, quando è chiamato a pronunciarsi nel caso di incompetenza del giudice che ha
emesso il decreto ingiuntivo.
Nella sentenza in commento, secondo
il Tribunale di Torino “nel caso di
incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il
decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento
di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed
inderogabile sull’opposizione, debba
pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che
ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo
stesso e, infine, revoca quest’ultimo”, seguendo un orientamento
consolidato della giurisprudenza sia di legittimità che di merito.
In particolare la Corte di
Cassazione nella sentenza n. 14594 del
21 agosto 2012, ha statuito che la forma
terminativa dell’ordinanza, di cui al novellato art. 279 c.p.c. , non si
applica perché’ il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a
decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità’
giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non e’ una decisione
solo sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in
rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità’ del
decreto.
Questa tesi della Suprema Corte era
già stata precedentemente seguita dal Tribunale di Torino nella sentenza del 1°
luglio 2010 n. 32568.
Il Tribunale di Torino, quindi,
in accoglimento dell’opposizione proposta dalla società Alfa S.p.A. ha
dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il
decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Foro di Milano, dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo
e fissato il termine entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti
al Tribunale di Milano.
Testo del provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Sezione Terza Civile
in composizione monocratica
in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34188/11 R.G. ;
promossa da:
ALFA SPA
-PARTE ATTRICE OPPONENTE-
contro:
BETA SRL
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
avente per oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice-opponente (su foglio allegato a verbale di udienza in data 08.03.2013.
“Voglia l’Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così giudicare:
In via preliminare di rito accertata la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, dichiarare l’incompetenza per territorio del Tribunale di Torino ad emettere il Decreto Ingiuntivo n.9857/11 Cron. 13966/11, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Torino il 26/9/2011, in questa sede opposto e, per l’effetto, revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o inefficace.
In via preliminare, nel merito, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto di credito fatto valere da beta srl con il Decreto Ingiuntivo n. 9857/11 Cron. 13966/11, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Torino il 26/9/2011 e pertanto revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o inefficace.
In via principale ed in ogni caso, accertata l’inesistenza della pretesa creditoria posta alla base del decreto ingiuntivo opposto, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 9857/11 Cron. 13966/11, emesso dal Giudice Unico del Tribunale di Torino il 26/9/2011.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Senza inversione dell’onere della prova – che incombe su beta srl ALFA chiede che siano ammessi i seguenti capitoli di prova per interpello e per i testi N.L., R.R. ed A.P., tutti domiciliati presso ALFA (eventuale delega al Tribunale di Milano):
1) E’ vero che la lettera/contratto del 3/5/2007 che Le si mostra (mostrare a teste il doc.2) è il documento nel quale sono state riepilogate le intese verbalmente raggiunte dalle parti, su ogni punto/capoverso del contratto nel corso di incontri e colloqui avvenuti nei mesi di aprile e maggio del 2007 ?
2) E’ vero che le intese raggiunte sono state quindi dattiloscritte ed il relativo documento, in forma di lettera/proposta è stato inviato ad Effe Market per un controllo finale ?
3) E’ vero che, subito dopo aver ricevuto la fattura n. 9 emessa il 9/2/2009 da BETA srl, ALFA inviò la lettera del 27/2/2009 (mostrare al teste il doc.6), evidenziando che la fattura riportava una percentuale di provvigioni (6 %) non conforme alle intese contrattuali intercorse ?
ALFA chiede comunque di esser ammessa a prova contraria sui capitoli di controparte eventualmente ammessi con gli stessi testi N.L., R.R. ed A.P., tutti domiciliati presso ALFA (eventuale delega al Tribunale di Milano)”.
Per la parte convenuta-opposta (a verbale di udienza in data 08.03.2013, in comparsa di costituzione e risposta ed in memoria ex art.183, 6° comma, n. 2, cpc, del 27.07.2012):
” Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
IN VIA PRELIMINARE
Concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi e per gli effetti dell’art.648 cpc, in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
NEL MERITO:
Respingere tutte le domande di parte attrice e per l’effetto confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n.9857/11 concesso dal Tribunale di Torino.
Accertare e dichiarare in ogni caso la nullità della clausola inserita nel contratto 03.05.2007 che prevede la competenza esclusiva del Foro di Milano per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico proposto con il predetto contratto per i motivi indicati in narrativa e, in ogni caso, condannare la società ALFA S.P.A. al pagamento in favore della BETA S.R.L. dell’importo pari ad Euro 5.563,80= o di quell’altra veriore somma accertanda in corso di causa oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.”
“Ammettersi i capi di prova per testimoni dedotti in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., depositata del 27.07.2012”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. La presente causa è stata instaurata successivamente al 04 luglio 2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente Legge 18 giugno 2009 n. 69 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile“, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19-6-2009 – Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 4/7/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trova applicazione il novellato art. 132, 2° comma, n. 4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione “delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” e non più anche “dello svolgimento del processo”.
Inoltre, trova applicazione anche il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all’articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Ciò chiarito, è comunque opportuno premettere quanto segue:
1.2. Su ricorso depositato dalla società BETA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. f.r., il Tribunale di Torino, con decreto n. 9857/11, datato 26.09.2011, depositato in data 28.09.2011, ha ingiunto alla società ALFAS.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 5.563,80=, oltre interessi moratori dal dovuto fino al saldo, ed oltre alle spese della procedura monitoria e successive occorrende.
Come si legge nel ricorso, la BETA S.R.L. ha richiesto ed ottenuto il suddetto decreto ingiuntivo opposto a titolo di corrispettivo residuo per aver prestato la propria attività a favore della società ALFA S.P.A., come da fattura n. 9 del 09.02.2009 di Euro 11.127,60, onorata soltanto attraverso un acconto di Euro 5.563,80.
1.3. Con atto di citazione notificato in data 9.12.2012, la società ALFA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore sig. v.c., ha proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.4. Si è costituita ritualmente e tempestivamente in Cancelleria la parte convenuta-opposta società BETA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. f.r., depositando e scambiando comparsa di costituzione e risposta, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l’accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
1.5. All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. la parte convenuta-opposta ha insistito per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., mentre la controparte si è opposta; entrambe le parti hanno quindi chiesto la concessione dei termini perentori previsti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. ed il Giudice Istruttore si è riservato sulle predette istanze.
1.6. Con Ordinanza datata 17.04.2012 il Giudice Istruttore, sciogliendo la predetta riserva, non ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto ingiuntivo opposto, ritenendo fondata sia l’eccezione di incompetenza per territorio sia l’eccezione di prescrizione proposte dalla società ALFA S.P.A. ed ha concesso alle parti i seguenti termini perentori, ai sensi dell’art. 183, 6° comma, c.p.c.:
1) un termine perentorio di trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine perentorio di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dell’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine perentorio di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
1.7. All’esito della successiva udienza il Giudice Istruttore si è riservato sulle deduzioni istruttorie proposte dalle parti e, con Ordinanza in data 12.10.2012, sciogliendo la predetta riserva, ha invitato le parti a precisare le conclusioni, rilevando che la decisione sull’eccezione di incompetenza per territorio e/o sull’eccezione di prescrizione proposte dalla società ALFA S.P.A., avrebbe potuto definire il giudizio, ai sensi dell’art. 187, 2° comma, c.p.c.
1.8. Infine, all’udienza in data 08.03.2013 il Giudice Istruttore, fatte precisare alle parti costituite le conclusioni così come in epigrafe, ha trattenuto la causa in decisione, disponendo il deposito delle comparse conclusionali entro il termine perentorio di 60 giorni e delle memorie di replica entro il successivo termine perentorio di 20 giorni a norma dell’art. 190 c.p.c., così come previsto dall’art. 281-quinquies 1° comma c.p.c..
2. Sull’eccezione di incompetenza per territorio proposta dalla parte attrice-opponente.
2.1. Come si è detto, la parte attrice-opponente società ALFA S.P.A. ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto Ingiuntivo opposto, sussistendo la competenza esclusiva del Tribunale di MILANO chiedendo, per l’effetto, di revocarlo e/o dichiararlo nullo e/o inefficace.
La suddetta eccezione proposta dalla parte attrice-opponente risulta fondata e meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, l’attrice-opponente ha documentalmente provato che i rapporti tra le attuali parti in causa erano regolati dal contratto in data 03.05.2007, in forza del quale la società ALFA S.P.A. aveva incaricato la società BETA S.R.L. di individuare e segnalare i soggetti interessati alla conclusione di affari e/o alla stipulazione di accordi di collaborazione commerciale / operativa con la prima; sugli affari conclusi a seguito di specifica segnalazione della società BETA S.R.L., ed a seguito dell’incasso della società ALFA S.P.A. del proprio credito, quest’ultima avrebbe riconosciuto una provvigione del 3 % sulle somme incassate per il settore bonifiche e del 2 % per il settore energie alternative (fotovoltaico), salvo diverse pattuizioni da definirsi congiuntamente e per iscritto (cfr. la copia del citato contratto prodotta dalla parte attrice-opponente sub doc. 2).
2.3. Ciò chiarito, ai sensi dell’art. 6) del citato contratto, le attuali parti in causa avevano espressamente pattuito la seguente clausola:
“Per ogni e qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico qui proposto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano”
Dunque, nel caso di specie le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale “foro convenzionale“, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 e 29 c.p.c.
Invero, l’art. 28 c.p.c., sotto la rubrica “Foro stabilito per accordo delle parti” dispone testualmente quanto segue: “La competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei nn. 1, 2, 3 e 5 dell’art. 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l’inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge“.
Inoltre, l’art. 29 c.p.c., sotto la rubrica “Forma ed effetti dell’accordo delle parti”, prevede poi quanto segue:
“L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
Nel caso di specie, come si è detto, le parti avevano espressamente indicato il Foro di MILANO quale “foro convenzionale”, per iscritto e con carattere di esclusività.
2.4. La parte convenuta-opposta ha evidenziato che la predetta clausola contenuta nel contratto intercorso tra le parti non era stata frutto di una trattativa ma, al contrario, era stata inserita in un sistema di condizioni generali di contratto, con conseguente necessità di specifica approvazione per iscritto attraverso la doppia sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.
Per tale ragione, la parte convenuta-opposta ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità della predetta clausola inserita nel contratto 03.05.2007 che prevede la competenza esclusiva del Foro di Milano per tutte le controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione dell’incarico proposto con il predetto contratto.
In realtà, come correttamente osservato dalla parte attrice-opponente, il predetto contratto non può qualificarsi come modulo o formulario predisposto per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, essendo il risultato di precedenti incontri e colloqui intervenuti tra le parti.
Ciò si evince, innanzitutto, dal seguente preambolo dello stesso documento: “Facciamo seguito ai colloqui precedentemente intercorso, per formularle la seguente proposta” (cfr. sempre la copia del citato contratto prodotta dalla parte attrice-opponente sub doc. 2).
In secondo luogo, ciò si evince dalla e.mail del 20.04.2007 prodotta dalla stessa convenuta-opposta (sub doc. 16), con allegata la “bozza del contratto”, da cui si vince che il contratto poi concluso in data 03.05.2007 era stato il risultato di una contrattazione intervenuta tra le parti sulla predetta bozza, alla quale erano state apportate modifiche.
Dunque, la clausola in questione non riveste natura di “condizione generale di contratto” inserita in un “contratto di adesione”, predisposto unilateralmente da un contraente in base ad uno schema destinato ad essere utilizzato per una pluralità di rapporti.
Del resto, non possono ammettersi le prove per testi dedotte dalla parte attrice-opponente in memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2), c.p.c., datata 27.07.2012, depositata in data 30.07.2012 sui capi da 1) a 10), vertendo:
– il capo 1) su circostanza in parte documentale, in parte valutativa ed in parte generica;
– il capo 2) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
– il capo 3) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
– il capo 4) su circostanza negativa, in parte valutativa ed in parte generica;
– il capo 5) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
– il capo 6) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica;
– il capo 7) su circostanza in parte valutativa ed in parte generica.
Ciò chiarito, l’efficacia della clausola vessatoria è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari (cfr. in tal senso: Cass. civile , sez. I, 24 settembre 1996, n. 8407 in Giust. civ. Mass. 1996, 1303: nel caso di specie, si trattava di un clausola compromissoria ).
2.5. Ora, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare Sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo.
E’ ben vero che, ai sensi dell’art. 279, 1° comma, c.p.c. (nel testo modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69), il Collegio o il Tribunale in composizione monocratica (cfr. art. 281 bis c.p.c.) “pronuncia ordinanza quando provvede soltanto su questioni relative all’istruzione della causa, senza definire il giudizio, nonché quando decide soltanto questioni di competenza”, nel qual caso “se non definisce il giudizio, impartisce con la stessa ordinanza i provvedimenti per l’ulteriore istruzione della causa“.
Senonché, tale norma non può trovare applicazione nell’ipotesi di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo.
§ Infatti, la giurisprudenza prevalente ha sempre sostenuto che, nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il Decreto ingiuntivo, il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, deve dichiarare sia l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto ingiuntivo stesso e, inoltre, deve anche revocare quest’ultimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al giudice competente (cfr. sul punto: Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Cass. civile, sez. lav., 21 maggio 2007, n. 11748; Tribunale Torino, Sent. 22 febbraio 2007 n. 1182 in Il merito 2007, 7 28 Giuffrè; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15720; Cass. civile, sez. III, 11 luglio 2006, n. 15694; Cass. civile, sez. II, 22 giugno 2005, n. 13353; Cass. civile, sez. II, 09 novembre 2004, n. 21297; Cass. civile, sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491; Cass. civile , sez. III, 14 luglio 2003, n. 10981; Cass. civile, sez. II, 4 aprile 2003, n. 5310; Cass. civile, sez. lav., 23 gennaio 1999, n. 656; Cass. civile, sez. III, 17 marzo 1998, n. 2843; Cass. civile, sez. I, 28 febbraio 1996, n. 1584).
Ora, la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo opposto e la sua revoca presuppongono la pronuncia di una Sentenza.
§ Inoltre, la tesi in esame è già stata seguita anche dalla Cassazione la quale, in una fattispecie successiva alla predetta modifica apportata dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, in motivazione ha affermato testualmente quanto segue:
“Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione dell’art. 279 cod. proc. civ., giacchè il Tribunale avrebbe deciso la questione di competenza con sentenza anzichè con ordinanza, come imposto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che ha sostituito il citato art. 279, comma 1 e modificato il n. 1) del comma 2 – è infondato;
infatti, la previsione della forma terminativa dell’ordinanza, di cui al novellato art. 279 cod. proc. civ., non si applica nel caso di specie, perché il provvedimento con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la carenza di competenza dell’autorità giurisdizionale che emise il decreto in via monitoria, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell’opposizione per incompetenza e dichiarativo della nullità del decreto” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. VI, 21 agosto 2012, n. 14594 ).
§ Infine, si deve osservare che la tesi in esame è già stata seguita proprio dal Tribunale di Torino:
“Nel caso di incompetenza (per valore, materia o territorio) del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009, si deve ritenere che il Giudice del relativo procedimento di opposizione, nell’esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull’opposizione, debba pronunciare sentenza, con la quale dichiara l’incompetenza del Giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo stesso e, infine, revoca quest’ultimo” (cfr. in tal senso: Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 1 luglio 2010 n. 32568/09 in “Altalex” on line Massimario n. 39/2010 sul sito www.altalex.com e rinvenibile al seguente link: http://www.altalex.com/index.php?idnot=51144; in “Il Caso.it” on line, sez. I, documento 2407/2010 sul sito www.ilcaso.it e rinvenibile al seguente link: http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/2407.php in “Diritto & Giustizia” on line sul sito www.dirittoegiustizia.it -arretrato del 6.10.2010-).
2.6. Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta eccezione proposta dall’attore-opponente:
– dev’essere dichiarata l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO;
– per l’effetto, dev’essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo medesimo, che dev’essere revocato;
– infine, dev’essere fissato un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO, ai sensi dell’art. 50 c.p.c.
2.7. Tenuto conto dei rilievi svolti, restando assorbite e superate le altre domande ed eccezioni proposte dalle parti.
4. Sulle spese processuali.
In virtù del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c., la convenuta-opposta dev’essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali, così come liquidate in dispositivo, in conformità dell’art. 9 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2012 e del Regolamento adottato con il D.M. 20.07.2012 n. 140 (pubblicato sulla G.U. n. 195 del 22.08.2012).
Precisamente, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella A) allegata al predetto Regolamento, secondo il valore medio di liquidazione previsto nello scaglione “fino ad Euro 25.00,00”, rispettivamente, per la fase di studio, per la fase introduttiva, per la fase istruttoria e per la fase decisoria.
PQM
Il TRIBUNALE DI TORINO, Sezione Terza Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al n. 34188/11 R.G. promossa dalla società ALFA S.P.A., in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante pro tempore sig. v.c. (parte attrice-opponente) contro la società BETA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. f.r. (parte convenuta-opposta), nel contraddittorio delle parti:
1) Dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di TORINO ad emettere il Decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di MILANO e, per l’effetto:
2) Dichiara la nullità del Decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 9857/11, datato 26.09.2011, depositato in data 28.09.2011, che revoca.
3) Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente Sentenza entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al Tribunale di MILANO.
4) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta-opposta, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare a parte attrice-opponente le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in complessivi Euro 2.228,48 (di cui Euro 2.100,00 per compensi ed il resto per spese) oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Torino in data 17 giugno 2013.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
Sentenza n. 4451/2013 depositata in data 02 luglio 2013
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