La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 644 c.p.c., comporta l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale: ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale, la quale eccepisca quell’inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Gianluigi Morlini, con la sentenza n.751 del 18.05.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata una Società in liquidazione otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore inadempiente con il quale aveva stipulato un contratto di finanziamento.
Avverso il suddetto provvedimento il debitore proponeva opposizione sostenendo, in via preliminare, che il decreto veniva notificato oltre i termini di sessanta giorni previsti dall’articolo 644 c.p.c., con la conseguenza che l’ingiunzione doveva ritenersi inefficace e la domanda di pagamento improcedibile, nonché nel merito contestava la presenza di clausole vessatorie ed interessi moratori usurari.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di cui all’art.644 c.p.c., comporta l’inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l’intimazione di pagamento con esso espressa, ma non tocca la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
In altri termini, ove si sia validamente instaurato un rapporto processuale, il Giudice adito ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell’eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Ciò è proprio quanto accadeva nel caso di specie, ove il creditore notificava tardivamente il decreto ingiuntivo che veniva opposto dal debitore instaurando il giudizio di cognizione.
Nel merito, il Tribunale ha ravvisato che il debitore rivestiva la qualità di consumatore, pertanto trovava applicazione la disciplina di cui al l’articolo 33 del codice al consumo, D.Lgs. n. 206/2005, primo comma secondo cui “nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” e secondo comma lettera f) dispone che “si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo”.
Nel caso di specie il contratto di finanziamento dedotto in giudizio prevedeva la corresponsione di interessi di mora con una clausola penale che risultava manifestamente eccessiva rispetto al danno effettivamente subito dal creditore a seguito dell’inadempimento.
Sul punto, il Giudice ha dichiarato la nullità protettiva della clausola abusiva, in quanto il professionista non provava che la stessa fosse stata oggetto di una specifica trattativa con il consumatore.
In definitiva, la nullità della clausola de qua ha comportato la rideterminazione in via eteronoma degli interessi moratori al tasso legale, rendendo superflua la valutazione in ordine alla pretesa usurarietà del tasso di mora applicato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, con condanna del debitore, compensando le spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
OPPOSIZIONE A DI: IL GIUDICE DEVE PRONUNCIARSI SULLA PRETESA CREDITORIA ANCHE SE IL PROVVEDIMENTO È INEFFICACE
LA TARDIVA NOTIFICAZIONE NON TOCCA LA QUALIFICABILITÀ DEL RICORSO MONITORIO COME DOMANDA GIUDIZIALE
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott. Edoardo Di Capua | 07.11.2016 |
DECRETO INGIUNTIVO: EFFICACE ANCHE SE LA NOTIFICA È NULLA
L’INEFFICACIA CONSEGUE SOLO ALL’INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE
Sentenza | Cassazione Civile, Sezione Terza, Pres. Amendola – Rel. Carluccio | 27.11.2015 | n.24223
DECRETO INGIUNTIVO: EFFETTI DELLA TARDIVA NOTIFICA
IL DEBITORE PUÒ FAR VALERE L’INEFFICACIA CON IL RIMEDIO ORDINARIO DELL’OPPOSIZIONE. IN MANCANZA, IL DECRETO DIVENTA DEFINITIVO
Sentenza | Cass. civ. Pres. Luccioli – Rel. Del Core | 28.09.2006 |
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