Il Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta, con sentenza del 19.09.2016 n. 4499, resa in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ha affermato alcuni principi cardine su questioni ricorrenti in materia di contratti bancari.
Nel caso in oggetto, gli attori opponenti, premessa l’esistenza di un contratto bancario di conto corrente con apertura di credito e affidamenti stipulato con la Banca convenuta, chiedevano accertare e dichiarare: la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute ed applicate nel contratto; l’illegittimità dell’applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti in forma scritta, come pure dell’unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, arbitrariamente mutato dalla banca nel corso degli anni in danno della società attrice correntista; l’illegittima duplicazione di interessi con effetto anatocistico.
Si costituiva in giudizio la Banca eccependo in particolare la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000.
Il Giudice adìto, esaminando le asserzioni attoree, ha evidenziato i seguenti principi riguardo a:
a) Onere della prova: è principio di carattere generale quello secondo cui la parte che afferma il carattere indebito delle operazioni è tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide e i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.
Infatti solo tali produzioni consentono al giudice di valutare l’esistenza e l’eventuale nullità delle clausole invalide e di svolgere un’indagine contabile per l’intero rapporto negoziale, al fine di accertare l’inesistenza della causa debendi quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo.
Inoltre se la banca produce documenti negoziali che presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, le censure formulate in merito all’applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto devono ritenersi generiche ed indeterminate se non venivano esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni asseritamente illegittime e neppure l’incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa.
Tale omissione non consente l’accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l’esperimento di C.T.U., che avrebbe natura meramente esplorativa.
b) Valore probatorio nel giudizio di merito dell’estratto ex 50 TUB.: l’estratto conto ex art. 50 TUB assume piena efficacia (nei confronti del debitore principale e del fideiussore) non solo in sede monitoria sommaria ma anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché la giurisprudenza ha precisato che il valore probatorio di tale documento discende non solo dall’art. 50 TUB, ma anche dall’art.1832 cod. civ., richiamato dall’art.1857 cod. civ..
L’estratto conto certificato conforme è un documento che certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.
L’art.50 non richiede, stando al suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l’intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale suffragato, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell’istituto relative al rapporto.
Detto estratto conto è assistito da presunzione di veridicità, essendo l’espressione riassuntiva di una pluralità di rapporti intrattenuti fra il cliente e la banca, originanti accrediti ed addebiti, dei quali il cliente è posto a conoscenza mediante l’invio di periodici estratti conto ed altre comunicazioni, che assumono carattere di incontestabilità ove non impugnati tempestivamente; ne consegue che la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa il documento nel suo complesso, occorrendo invece la formulazione di censure circostanziate, specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni.
c) Eccezione di prescrizione: a seguito della sopravvenuta espunzione dell’art.2, c.61, del D.L. 29.12.2010 n.225, conv. in legge 26.2.2011 n.10 (per effetto della sentenza n.78/12 con cui la Corte Cost. ne ha dichiarato l’illegittimità), la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2010, n.24418), secondo cui l’unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell’individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purché si tratti di pagamento e pertanto, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un’apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. “scoperto”) e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un’apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d.“passivo”), con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell’addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. App. Torino, 2/5/2012, n.740).
Quando il conto corrente è pacificamente assistito da apertura di credito, a fronte dell’eccezione di prescrizione formulata dalla banca, è onere di parte debitrice offrire la prova che fossero avvenuti versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi.
d) Ius variandi: la prova della legittimità dell’unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato si rinviene nelle periodiche comunicazioni inviate dalla banca alla correntista, ove risulti l’informazione delle variazioni delle condizioni applicate e della motivazione delle stesse.
Una siffatta condotta della banca, unitamente all’assenza di prova di esercizio del diritto di recesso da parte della correntista, è conforme alla previsione dell’art.118 T.U.B..
e) Usura oggettiva: il superamento del c.d. tasso soglia deve essere eccepito in riferimento ai tassi originariamente pattuiti e non a periodi successivi in quanto l’usura sopravvenuta non è censurabile. La pretesa di includere le c.m.s. nel TEG (anche sino al 31/12/2009) è infondata in quanto, a fronte delle Istruzioni di Bankitalia pro tempore vigenti la banca verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall’organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell’applicazione di tassi in misura usuraria. La capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima successivamente alla delibera Cicr del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia.
f) Usura soggettiva: l’onere probatorio gravante su chi la eccepisce consiste nel dimostrare l’effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della cliente e la conoscenza in capo alla banca di tale condizione.
g) Eccezione di estinzione della fideiussione ex 1956 cod. civ.: ben può presumersi che il socio accomandatario nonché liquidatore della debitrice principale e il suo coniuge siano edotti della situazione economica difficoltosa in cui versava la società, con conseguente insussistenza di uno speciale dovere d’informazione da parte della banca ex art. 1956 cod. civ..
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RIPETIZIONE INDEBITO: GRAVA SUL CORRENTISTA L’ONERE DI PRODURRE IN GIUDIZIO IL CONTRATTO
IN MANCANZA, IL PETITUM È INDETERMINATO E LA DOMANDA VA RIGETTATA
Sentenza | Tribunale di Bari, Articolazione di Rutigliano, dott. Gaetano Grillo | 29.08.2016 | n.4399
RIPETIZIONE INDEBITO: L’ONERE DELLA PROVA GRAVA SU PARTE ATTRICE
LA CTU PUÒ ESSERE NEGATA SE SERVE A SUPPLIRE ALLA DEFICIENZA DI ALLEGAZIONE PROBATORIA O SE ESPLORATIVA
Sentenza | Tribunale di Monza, Dott.ssa Claudia Lojacono | 17-05-2016 n.1411
USURA: VINCOLANTI LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA PER LA RILEVAZIONI DEL TEGM
LA CATEGORIA DEL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE NEI CONFRONTI DI UN CONSUMATORE NON RIENTRA IN QUELLA DEI C.D. CLIENTI AL DETTAGLIO
Ordinanza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 27.05.2016 |
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno