Vertendosi in materia di “contratti di bancari e/o finanziari”, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, deve essere esperito, quale condizione di procedibilità della domanda, il procedimento di mediazione, che, nel caso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, opera dopo che il giudice si sia pronunciato sull’istanza di sospensione o concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Il soggetto onerato dell’avvio del procedimento di mediazione è l’opponente e nel caso di mancato avveramento della condizione di procedibilità, la sanzione è quella della declaratoria di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Crotone, Giudice Daniela Lagani, con la sentenza n. 384 del 27 aprile 2020.
La vicenda ha riguardato l’opposizione avverso il decreto con cui è stato ingiunto, agli opponenti, il pagamento di un ingente importo a titolo di rate insolute relative a un contratto di finanziamento. Si è costituita in giudizio la banca, chiedendo il rigetto dell’opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
Il Giudice, senza esaminare le singole doglianze attoree, ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
Nella parte motivazionale, il Giudice ha evidenziato che, vertendosi in materia di “contratti di bancari e/o finanziari”, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, deve essere esperito, quale condizione di procedibilità della domanda, il procedimento di mediazione, che, nel caso di giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, opera dopo che il giudice si sia pronunciato sulle istanza di sospensione o concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Tuttavia, nel caso di specie, il procedimento di mediazione obbligatoria non è stato esperito, neppure a seguito dell’assegnazione dei relativi termini.
Orbene, il Giudicante si è, poi, soffermato sulle conseguenze di tale improcedibilità, in considerazione del fatto che la legge non individua la parte (opponente o opposta) onerata alla proposizione del procedimento obbligatorio di mediazione nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo e neppure la sanzione applicabile al mancato esperimento della procedura (declaratoria di esecutorietà definitiva o revoca del decreto ingiuntivo opposto).
Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che, nella giurisprudenza di merito, vi è un contrasto, ad oggi rimasto irrisolto:
– un primo filone interpretativo rinviene il soggetto onerato dell’esperimento della mediazione nel creditore opposto e conseguentemente sanziona con la revoca del decreto ingiuntivo emesso l’ipotesi del mancato avveramento della condizione di procedibilità;
– un secondo orientamento giurisprudenziale individua nell’opponente il soggetto onerato dell’avvio del procedimento di mediazione e conseguentemente sanziona con la declaratoria di esecutorietà definitiva del decreto ingiuntivo il mancato avveramento della condizione.
Tuttavia, il Giudice ha dichiarato di aderire al secondo orientamento, richiamando, a fondamento della tesi, la disciplina dei rapporti tra il decreto ingiuntivo ed il giudizio di opposizione.
Invero, l’opposizione è strumentale ad evitare l’irrevocabilità della condanna portata nel decreto ingiuntivo, con la conseguenza che è l’opponente a subire le conseguenze della propria inerzia nel coltivare tale giudizio, come peraltro avviene qualora l’opponente ometta di costituirsi tempestivamente ovvero dia causa all’estinzione del giudizio stesso, situazioni che danno luogo alla definitiva esecutività ed irrevocabilità del provvedimento monitorio.
Alla luce di ciò, il Giudice ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione e, per l’effetto, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
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