L’ordinanza con la quale, in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l’esecuzione provvisoria al provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., neppure nel caso in cui il giudice esamini questioni di merito per valutare il “fumus” del credito, trattandosi di statuizione avente natura anticipatoria della decisione, ma priva del carattere della definitività, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronuncia sull’opposizione.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. VI civ., Pres. D’Ascola – Rel. Fortunato, con l’ordinanza n. 24658 del 03.10.2019.
Una creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società ed era stata concessa, nel procedimento di opposizione, provvisoria esecuzione al provvedimento monitorio ai sensi dell’art. 648 c.p.c.. La società ha così proposto ricorso per Cassazione.
Riprendendo un principio pacifico nella giurisprudenza, la Corte ha riaffermato che il provvedimento con il quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, sia concessa o negata l’esecuzione provvisoria del provvedimento monitorio non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.
I giudici hanno chiarito che, a precludere la ricorribilità in cassazione, è l’inidoneità del provvedimento ad assumere il carattere della definitività, che va riconosciuta esclusivamente alla sentenza che conclude il giudizio di opposizione e che non dipende dal fatto che la motivazione adottata risponda o meno ai requisiti minimi inderogabili, per come individuati dalla giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
La formazione anticipata del titolo esecutivo, ai danni del debitore, munito di stabilità fino alla sentenza, trova bilanciamento nella natura e nelle caratteristiche del credito oltre che nella particolare valenza della prova scritta necessaria per l’emissione dell’ingiunzione, tutti requisiti espressamente qualificati dal codice di rito come condizioni di ammissibilità del ricorso (art. 633 c.p.c.) che, dovendo coesistere sin dalla fase monitoria, giustificano che il giudice, nel rispetto del contraddittorio, possa rendere esecutivo il decreto sulla base di una mera prognosi di infondatezza delle ragioni dell’opposizione e, comunque, con piena discrezionalità nell’apprezzamento di tutte le risultanze processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ORDINANZA CHE CONCEDE LA PROVVISORIA ESECUZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO NON È IMPUGNABILE PER CASSAZIONE
NON È NEPPURE MODIFICABILE O REVOCABILE
Ordinanza | Tribunale Ordinario di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 29.10.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ordinanza-provvisoria-esecuzione-decreto-ingiuntivo-opposto
DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO: IL PASSAGGIO IN GIUDICATO AVVIENE SOLO QUANDO È DICHIARATO ESECUTIVO
NECESSARIO PORRE IN ESSERE LE ATTIVITÀ EX ART. 647 C.P.C.
Sentenza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Amatore | 31.07.2019 | n.20665
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/decreto-ingiuntivo-non-opposto-il-passaggio-in-giudicato-avviene-solo-quando-e-dichiarato-esecutivo
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