La norma di cui al D.lgs 28 del 2010, laddove stabilisce che “l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” deve essere interpretata e applicata in relazione alla domanda azionata nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero alla domanda spiegata dal creditore opposto. Nonostante l’attore in senso formale sia il debitore, attore in senso sostanziale è il creditore e quindi a lui spetta l’onere di instaurare la procedura di mediazione. Di conseguenza, se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Catania, Giudice Giorgio Marino, con la sentenza n. 4521 del 18.11.2019.
In attesa che le Sezioni Unite indichino, una volta per tutte, su quale parte gravi l’onere di introdurre il procedimento di mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dirimendo la questione rimessa dalla III sez. della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12.07.2019, il Tribunale Etneo individua nel creditore opposto il soggetto a ciò obbligato e su cui, pertanto, ricadono gli effetti negativi della dichiarazione di improcedibilità conseguente al mancato avvio.
Nella fattispecie in commento, la società opposta, quale cessionaria di taluni crediti scaturenti da rapporti bancari, aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società correntista e dei relativi fideiussori; i soggetti ingiunti, pertanto, proponevano apposito giudizio di opposizione chiedendo che il provvedimento monitorio venisse revocato, annullato e/o privato di efficacia. Pronunciandosi sulla relativa istanza formulata da parte del creditore opposto, il Decidente, con ordinanza interlocutoria, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, contestualmente, ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28/2010, trattandosi di causa riguardante rapporti derivanti da contratto di conto corrente, assegnava termine di gg 15 per l’avvio del procedimento di mediazione obbligatoria. Stante la pendenza di trattative di bonario componimento, poi naufragate, nessuna delle parti promuoveva il procedimento di mediazione delegata e pertanto il Giudice emetteva apposita sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. dichiarando l’improcedibilità del giudizio di opposizione, con pedissequa revoca del decreto ingiuntivo, ritenendo che gravasse sul convenuto opposto l’onere di introdurre la mediaconciliazione.
Nel motivare la propria decisione, il Giudice muove da un’ampia ed articolata disamina sulla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo che costituisce, di fatto, un continuum della fase monitoria e non una fase diversa della stessa; ciò in quanto l’intero procedimento prende avvio, appunto, con la richiesta di concessione del provvedimento monitorio da parte del creditore istante e prosegue con l’eventuale fase di opposizione, laddove il debitore ingiunto, lungi dal prestare acquiescenza al decreto, intenda, piuttosto, contestare la debenza delle somme ingiunte.
Naturale corollario di quanto appena evidenziato sarà che nell’eventuale fase di opposizione, il creditore opposto, seppur formalmente convenuto, in realtà riveste, sostanzialmente, la parte di attore, trattandosi del soggetto che ha, sin dall’inizio, azionato la domanda e, contestualmente, delineato i limiti del thema decidendum anche della successiva – ed eventuale – opposizione; grava, conseguentemente, in capo a quest’ultimo l’onere di esperire il procedimento di mediazione di cui al D.Lgs 28 del 2010.
Senza, peraltro, dimenticare – osserva, ancora, il Giudice – che “in considerazione della natura peculiare del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la legge ha espressamente previsto che la mediazione non debba essere esperita obbligatoriamente prima del deposito del ricorso monitorio, ma ha stabilito che la obbligatorietà diviene operativa dopo la pronunzia del GI della opposizione sulle richieste ex artt. 648 e 649 cpc”. Pertanto, il Decidente conclude ritenendo che “[…] l’onere dell’esperimento della mediazione spetti al creditore ingiungente e successivamente opposto, in ragione della individuazione della domanda spiegata in giudizio e della sua titolarità in senso sostanziale”.
Identificare, nel creditore opposto, il soggetto gravato dell’onere di avviare il procedimento di mediazione determina anche il destino del decreto ingiuntivo, considerato che l’improcedibilità del giudizio di opposizione, conseguente alla mancata attivazione della procedura di mediaconciliazione, comporterà la revoca del provvedimento monitorio.
Invero, come osserva il Tribunale di Catania, richiamando peraltro diverse pronunce di merito, “[…] se la mediazione non viene promossa, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente decadenza del decreto ingiuntivo (cfr. Trib. Ferrara 7.1.2015; Trib. Firenze 12.02.2015; Trib. Verona 28.10.2014; Trib. Varese 18.5.2012)”.
A tale riguardo, il Giudicante precisa di ben conoscere la presenza di un diverso orientamento (Cass. Civ. sez. III, sentenza n. 24629 del 3.12.2015) in virtù del quale l’improcedibilità comporterebbe la definitività del decreto, incombendo l’onere della instaurazione della mediazione sulla parte opponente, ma ritiene di non condividere tale orientamento, poiché contrario “[…] alla ricostruzione pacificamente (da sempre) operata in merito alla posizione delle parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo”. In altri e conclusivi termini, secondo il Tribunale di Catania, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo il soggetto gravato dell’onere di avviare il procedimento di mediazione è il creditore opposto, in virtù del suo ruolo di attore in senso sostanziale; pertanto, l’eventuale declaratoria di improcedibilità, conseguente all’inerzia perpetrata dalla parte opposta nell’attivazione della procedura di mediaconciliazione, comporterà la sanzione massima della revoca del provvedimento monitorio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: SU CHI GRAVA L’ONERE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
IL COLLEGIO HA RIMESSO LA QUESTIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
Ordinanza | Corte di cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti | 12.07.2019 | n.18741
MEDIAZIONE-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO GRAVA SULLA BANCA OPPOSTA
IL CREDITORE È ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE E NON PUÒ ESSERE BENEFICIATO DALL’ESONERO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano | 17.05.2019 | n.1014
RICORSO MONITORIO: È COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMA L’ESENZIONE PER IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
DOPO ORDINANZE DI CONCESSIONE O SOSPENSIONE DELLA PROVVISORIA ESECUZIONE, È NUOVAMENTE OBBLIGATORIO
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Antonini | 18.04.2019 | n.97
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