La vastità del contenzioso interessato dalla mediazione ed il diffuso ricorso al procedimento monitorio, richiedono la rilevanza nomofilattica della pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione relativa all’individuazione della parte (opponente o opposto) che deve ritenersi onerata della proposizione dell’istanza di mediazione, laddove, nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, siano stati emessi i provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.
Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti con l’ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12.07.2019.
In particolare la vicenda ha avuto origine quando una Banca notificò il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso ai due soggetti ingiunti. Questi ultimi spiegarono opposizione, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Si costituì la parte opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione. A seguito di riserva alla seconda udienza, fu concessa la provvisoria esecuzione del decreto e fu assegnato termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Con sentenza di data 29 dicembre 2016 il Tribunale adito dichiarò l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale. Osservò il Tribunale che la mediazione non era stata esperita e che il relativo onere incombeva sull’opponente.
Con ordinanza ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., comunicata in data 26 luglio 2017, la Corte d’appello di Venezia dichiarò inammissibile l’appello proposto da TIZIO E CAIO.
Le parti soccombenti hanno, pertanto, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale sulla base di un motivo, ossia, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 cui ha resistito con controricorso la parte intimata.
In particolare, i ricorrenti hanno osservato che, come riconosciuto da numerose pronunce di merito, l’onere di presentare la domanda di mediazione è a carico del creditore opposto che ha proposto la domanda di ingiunzione in quanto attore sostanziale.
Il Collegio, nell’analizzare la questione, ha rilevato che, in ordine all’esperimento della mediazione, sia l’opzione secondo cui l’onere grava sul debitore opponente che quella secondo cui l’onere grava sul creditore opposto, sono assistite da ragioni tecniche.
Invero, gli ermellini hanno evidenziato che l’onere processuale potrebbe ricadere in capo al debitore opponente in quanto parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione, posto che, in mancanza di opposizione o in caso di estinzione del processo, il decreto acquista esecutorietà e passa in cosa giudicata. Proprio perché la parte interessata ad instaurare il giudizio di cognizione, ed a coltivarlo affinché pervenga alla decisione di merito, è il debitore opponente, su di lui dovrebbero ricadere le conseguenze negative nel caso di mancato esperimento del procedimento di mediazione.
Per contro si può sostenere che l’onere processuale sia a carico del creditore ingiungente in considerazione del fatto che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e che nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo, come è noto, attore in senso sostanziale è l’ingiunto che ha proposto la domanda di ingiunzione. Con la proposizione dell’opposizione la vertenza torna ad essere quella dell’accertamento dell’an e del quantum del credito in sede di cognizione piena e il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5 onera dell’attivazione della condizione di procedibilità “chi intende esercitare in giudizio un’azione”.
Invero, le due indicate posizioni sono proiezione di principi costituzionali.
Più nello specifico, per quanto concerne la tesi dell’onere a carico del debitore opponente il principio di riferimento è stato illustrato nei seguenti termini con precedenti pronunce dei giudici di legittimità: “attraverso il decreto ingiuntivo l’attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell’efficienza processuale e della ragionevole durata del processo. E’ l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. E’ dunque sull’opponente che deve gravare l’onere della mediazione obbligatoria perchè è l’opponente che intende precludere la via breve per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice”. Si fa quindi riferimento in questo caso, oltre che alle ragioni proprie del procedimento monitorio, ispirate ad efficienza ed economia processuale, al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Per quanto concerne la tesi dell’onere a carico del creditore opposto l’esigenza che viene in rilievo è quella che l’accesso alla giurisdizione condizionata al previo adempimento di oneri non può tradursi nella perdita del diritto di agire in giudizio tutelato dall’art. 24 Cost.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, in considerazione della vastità del contenzioso interessato dalla mediazione e del diffuso ricorso al procedimento monitorio, il Collegio ha rimesso al questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE-OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: L’ONERE DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO GRAVA SULLA BANCA OPPOSTA
IL CREDITORE È ATTORE IN SENSO SOSTANZIALE E NON PUÒ ESSERE BENEFICIATO DALL’ESONERO
Sentenza | Corte di Appello di Palermo, Pres. Perriera – Rel. Maisano | 17.05.2019 | n.1014
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mediazione-opposizione-decreto-ingiuntivo-onere-di-avviare-procedimento
RICORSO MONITORIO: è costituzionalmente legittima l’esenzione per il procedimento di mediazione
Dopo ordinanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, è nuovamente obbligatorio
Sentenza | Corte Costituzionale, Pres. Lattanzi – Rel. Antonini | 18.04.2019 | n.97
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/ricorso-monitorio-e-costituzionalmente-legittima-lesenzione-per-il-procedimento-di-mediazione
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno